Cassazione civile, sez. unite, 18 dicembre 2007, n. 26619
La dichiarazione di fallimento determina, ex art. 55 della Legge Fallimentare, la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari ammessi al passivo, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento.
Nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi dichiarato incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale indicato quale competente dalla Cassazione, si tratta di stabilire se il suddetto blocco degli interessi operi dalla prima o dalla seconda pronuncia.
Le sezioni unite, chiamate a risolvere il conflitto tra due opposti orientamenti, hanno ritenuto di dover avallare la soluzione – già individuata dalla prima sez. civile con sentenza n. 2422/2006 – per cui il blocco degli interessi sui crediti pecuniari, previsto dall’art. 55 della Legge Fallimentare, si verifica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento emessa per prima, anche se da giudice incompetente.
L’apparente contraddizione con il principio di inderogabilità della competenza e con la natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, secondo la Corte è da ritenersi superato sulla scorta della considerazione che la sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta successivamente ha carattere confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza, dichiarando il fallimento, appunto del medesimo imprenditore sulla base dei medesimi presupposti.
Art. 55 Legge Fallimentare
Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.
La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.
I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis.
Sono compresi tra i crediti condizionali
Cassazione civile, sez. unite, 18 dicembre 2007, n. 26619