La sostituzione dell’avvocato domiciliatario non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l’obbligo di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell’incarico.
Cassazione civile, sez. II, 5 ottobre 2015, n. 19867