La S.C. chiarisce i limiti della condotta datoriale per la sostituzione dei dipendenti aderenti allo sciopero, bilanciando l’esplicazione del diritto di iniziativa economica dell’imprenditore, costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), con il diritto di sciopero. Per la Corte, il datore di lavoro conserva il diritto di continuare a svolgere legittimamente la propria attività aziendale purché, in concomitanza con l’astensione in atto dei dipendenti, non superi i limiti normativamente previsti, come avviene con il contingente affidamento, delle mansioni svolte da lavoratori in sciopero, a dipendenti non partecipanti allo sciopero, in violazione di norme di legge o collettive e conseguente tutelabilità dei diritto dei lavoratori attraverso il rimedio della repressione della condotta antisindacale.
Nella specie, convenuta in sede di contrattazione aziendale la possibilità di stipulare (con lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da altro datore) contratti a termine per prestazioni da rendere nei giorni di sabato e domenica, l’adibizione dei lavoratori, concretamente assunti con tali contratti, in altro giorno al fine di sostituire i lavoratori in sciopero, ha configurato, per la S.C., un comportamento lesivo del diritto di sciopero anche, peraltro, per aver adibito a lavoro supplementare, in sostituzione di lavoratori in sciopero, lavoratori “part-time” a tempo determinato, in contrasto con la norma – di cui all’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 61 del 2000 – che prevede tale prestazione solo per lavoratori a tempo indeterminato.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, 9 maggio 2006, n. 10624