Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto dall’avvocato, non basta la firma per autentica in calce alla procura.
Dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, non è più possibile per l’imputato presentare ricorso per cassazione personalmente.
L’art. 613 del codice penale ha visto infatti la soppressione delle parole «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» ( soppresse dall’art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103) per cui resta unicamente la possibilità di presentazione del ricorso a mezzo di un difensore iscritto nell’apposito albo: “L’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori” (art. 613, 1° comma c.p.p.).
Non è sufficiente ad escludere l’inammissibilità della proposizione personale del ricorso il fatto che l’atto di impugnazione risulti sottoscritto “per autentica” anche dal difensore di fiducia.
Osserva la Corte che “l’autentica della sottoscrizione da parte del difensore non comporta la ratifica del contenuto dell’atto stesso.
Il professionista si limita, piuttosto, ad attestare, nell’esercizio dei poteri che gli derivano nel contesto endoprocessuale, che l’atto proviene dalla parte che lo sottoscrive al suo cospetto (art. 2703 c.c.). L’impugnazione, dunque, non sottoscritta in proprio dal difensore, ma semplicemente autenticata, con l’apposizione in calce alla sottoscrizione della parte privata della firma dell’avvocato nominato, resta atto esclusivo della parte privata. Come tale esso incorre nello sbarramento della normativa testè citata, che vieta il ricorso personale per cassazione”.
Cassazione penale, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 49700