L’attenuante del lucro di speciale tenuità è compatibile con quella dello spaccio di lieve entità
Le Sezioni Unite hanno ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dall’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p., sia applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da speciale tenuità.
A tale riguardo è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.».
A seguito della modifica dell’art. 62 n. 4 c.p. ad opera dell’art. 2 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19 al fine di conseguire la piena attuazione del principio di proporzionalità della pena, non vi è più alcuna selezione delle categorie di reati operata in via astratta dal legislatore in relazione al bene protetto, ben potendo detto beneficio scattare per qualsiasi reato commesso per un motivo di lucro.
Prima dell’entrata in vigore della L. 7 febbraio 1990, n. 19, l’attenuante comune di cui all’art. 62 c.p., n. 4, era prevista nel caso di speciale tenuità del danno cagionato alla persona offesa ed era applicabile solo ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio. La novella testè citata ha aggiunto nella medesima disposizione un’ulteriore diminuente, applicabile a tutti i delitti determinati da motivi di lucro alla duplice condizione che sia il lucro perseguito od effettivamente conseguito dal reo, sia l’evento dannoso o pericoloso siano caratterizzati da speciale tenuità.
Art. 62 Codice Penale - Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: [...]
4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
DPR 309/1990 Art. 73, comma 5
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.