Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, ancorché vittorioso rispetto alla domanda principale, o deve essere posto a carico dell’attore la cui domanda, che ha generato la chiamata in garanzia, sia stata respinta?
Secondo la S.C., “attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c. – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 12301 del 2005)”.