L’impiego dello stallatico per finalità di compostaggio è consentito dall’art. 5 comma 2 lett. e) del Reg. CE 3 ottobre 2002 n. 1174. Di conseguenza è necessario che la produzione di terriccio rispetti le norme tecniche della materia (è possibile fare riferimento per questi aspetti alla DGR n. 7/12764 del 16 aprile 2002). Il Comune e la Provincia, secondo le rispettive competenze, svolgono attività di controllo e possono adottare provvedimenti per garantire la compatibilità igenico-ambientale della lavorazione.
In ogni caso eventuali misure volte a ridurre il disagio per i cittadini devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e garanzia del contraddittorio.
T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 8 luglio 2011, n. 1025