TAR Roma, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 2018
La stazione appaltante non è tenuta a comunicare il suo ritiro in autotutela da una gara al destinatario dell’aggiudicazione provvisoria
La Stazione Appaltante, che si determina al ritiro, in sede di autotutela, di una gara d’appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, al destinatario dell’aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale; in effetti, la possibilità che all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile all’aggiudicazione definitiva, con il conseguente obbligo risarcitorio, e non spetta neppure l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 poiché, in questo caso, si è di fronte al mero ritiro di un provvedimento che, per sua natura, ha efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo del procedimento, non a una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto dalla disposizione sull’indennizzabilità della revoca.
TAR Roma, sez. III, 21 febbraio 2018, n. 2018