La vincita al Superenalotto va pagata a chi esibisce il tagliando vincente e non ad altri. Non potrà essere eccepita l’eventuale sottrazione o lo smarrimento del tagliando da parte di che ne reclama l’effettiva titolarità e ciò in ossequio a quanto disposto dal regolamento SISAL, predisposto unilateralmente ed accettato in via tacita dallo scommettitore.
In tema di concorsi pronostici, come già rilevato dalla sezione terza della S.C. nella sentenza n. 13434/2013, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore, disciplinano il contratto complesso ed unitario concluso con l’ente gestore al momento della giocata.
Nella fattispecie del gioco del Superenalotto, il regolamento prevede che il pagamento vada effettuato a favore dell’esibitore della scheda e previo ritiro della stessa, escluso qualsiasi equipollente. La schedina giocata e debitamente convalidata costituisce documento di legittimazione ex art. 2002 cod.civ. idoneo ad individuare l’avente diritto alla riscossione del premio.
Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2076