Come chiarito dalla circolare del Ministero dei Trasporti 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), prima ancora della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, era prescritta la veridica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto presso un centro accreditato ACCREDIA (l’unico organismo nazionale autorizzato).
Successivamente (13 giugno 2017), il Ministero ha disposto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura debbano essere eseguite da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 come laboratori di taratura, accreditati da ACCREIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000 o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
Diversamente, per gli apparecchi destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale, la verifica periodica di funzionalità non era prescritta, e quindi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, in attesa di individuare le procedure di verifica, il Ministero ne ha sospeso l'utilizzo con la circolare richiamata.
Successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017 ha previsto che “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento” (punto 2.2. dell'Allegato).
Nella fattispecie la sentenza impugnata aveva accertato che l'infrazione era stata rilevata a mezzo di Velomatic 512, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi circa prima del rilevamento, ma non ha chiarito se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Cassazione civile, sez. II, 26 gennaio 2021, n. 1608