La targa prova va applicata solo ai veicoli privi di carta di circolazione. Se la targa prova è applicata a veicolo regolarmente immatricolato opera l’assicurazione dello stesso.
La Suprema Corte ha ritenuto di dovere dare continuità al principio affermato nella decisione del 6 marzo 2020 (in corso di pubblicazione) con al quale si è affermato che “nell’ipotesi in esame, in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. Ciò in quanto la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella – differente - di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per la responsabilità civile, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche”;
la targa prova, infatti, costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana”, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non “sana”, nNé la mancanza di revisione (decisione del 2016), né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione del 2018). In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione; l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è, poi, previsto dall’art. 193 per i veicoli a motore che vengano “posti in circolazione sulla strada”. La norma - a rigore - non fa riferimento specifico al momento dell’immatricolazione, ma l’art. 93 C.d.S., prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare debbano essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri;
la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo;
Massima tratta da: Estratto della sentenza