Cassazione civile, sez. V tributaria, 26 giugno 2009, n.15171
In caso di inadempimento del conduttore di immobile quanto al pagamento del canone di locazione, il proprietario è comunque tenuto a dichiarare ai fini Irpef il reddito derivato dal contratto di locazione anche se non sono stati percepiti i canoni.
Il reddito del locatore, parametrato al canone locativo, è intassabile ai fini Irpef solo per il periodo successivo al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità.
Così dispone infatti l’art. 26 del TUIR (DPR 917/86, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431) “I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quando stabilito dall’art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.
E pertanto “in tema di imposte sui redditi, la intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del locatario, unitamente alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idonea di per sé ad escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917”.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 26 giugno 2009, n.15171