La S.C. ha affermato che non contrasta con l’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritto dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, l’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, ai sensi dell’art. 11, comma quinto, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Precisa la Corte che il “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e il requisito della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, incluso quello di proprietà, discende dalla normativa che individua, disciplina e determina sia le ipotesi di ingerenza dell’Ente Pubblico sulla proprietà privata, sia il quantum da corrispondere in tali casi al privato spogliato del suo diritto di proprietà. Ne consegue che la ritenuta fiscale del 20% di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7, non incide e non può in alcun modo incidere sul “giusto equilibrio”, attenendo non certo ai fondamentali momenti sopra enunciati, ma solo al momento successivo dell’esercizio del potere impositivo delle Stato sui propri contribuenti.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 giugno 2011, n. 14362