Con riferimento al reddito proventiente da attività illecite usurarie, La S.C., richiamandosi espressamente al principio di diritto già sancito dalla Cassazione civile con sentenza n. 15984 del 2002, ribadisce come, in tema di imposte sui redditi, ove un soggetto esercente attività individuale di impresa di commercio espleti anche attività di prestito di denaro ad interesse, i proventi di questa seconda attività sono soggetti a tassazione, insieme a quelli dichiarati in ordine all’attività di impresa ufficiale, sia che essi costituiscano il frutto di un illecito , sia che non sussista alcuna illiceità.
Cassazione civile, sez. V tributaria, 23 gennaio 2008, n. 1416