A norma dei commi 2 e 3 dell’art. 244 del Codice Civile il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno, termine che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava in tale momento nel luogo in cui è nato il figlio e che, se non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano.
Tale diritto è trasmissibile ai discendenti ed agli ascendenti se il presunto padre muoia senza aver promosso l’azione di disconoscimento della paternità prima che sia decorso il termine previsto dall’articolo 244 (art 246 cod. civ.)
Per discendenti ed ascendenti il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
In ogni caso i due requisiti congiunti della conoscenza della nascita e del ritorno presso il luogo della nascita, trattandosi di azione trasmissibile, vanno applicati anche ai nuovi titolari del diritto all’azione.
Discendenti o ascendenti potranno esercitare l’azione di disconoscimento nel termine annuale decorrente dalla morte del presunto padre, se essi a tale data erano già a conoscenza della nascita ovvero, in caso contrario, dalla conoscenza della nascita in qualunque modo acquisita.
In tale ultimo caso il termine per l’azione di disconoscimento decorrerà dalla conoscenza dell’evento che i discendenti o ascendenti abbiano in qualsiasi modo acquisito, a prescindere dalla loro presenza o ritorno nel luogo della nascita. In tal senso, si è affermato che il termine di decadenza, di cui all’art. 246 c.c., per il disconoscimento della paternità di un figlio, deve intendersi decorrere dal giorno in cui i suddetti legittimati all’azione abbiano avuto notizia della nascita (Cass., n. 2342/1975).