In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista (Cass. 30-1-1995 n. 1082; Cass. 30-8-2000 n. 11452; Cass. 6-6-2002 n. 8183).
Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 2015, n. 22107