Il termine per proporre reclamo avvero il decreto di omologazione del concordato preventivo è di trenta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento alla parte interessata.
L’art. 183 della Legge Fallimentare, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, non prevede un termine per la proposizione del reclamo avvero il decreto del tribunale che ha provveduto sull’omologazione del concordato preventivo.
Detta norma semplicemente dispone che contro il decreto di omologazione del tribunale “può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio”.
Il comma 2 prevede, poi, che “con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’art. 180, comma 7”.
Nel silenzio della norma, si deve ritenere che il termine per la proposizione del reclamo sia di trenta giorni in ragione del rilievo che il secondo comma prescrive che con lo stesso reclamo è altresì impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell’art. 180, comma 7.
La circostanza che con il medesimo atto possano essere impugnati due distinti provvedimenti – di cui uno entro il termine specificato dalla Legge Fallimentare all’art. 18 – impone, per un’evidente lettura costituzionalmente orientata della disciplina, di ritenere applicabile tale termine anche all’impugnazione del solo decreto di omologazione, o di diniego di omologazione: non potendo esso mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e dell’eventualità che, contestualmente al diniego di omologazione, venga pronunciata, o no (ad esempio perché non vi siano istanze di creditori), una separata sentenza di fallimento.
Quanto al dies a quo ovvero quanto al giorno da cui decorre detto termine di giorni trenta, esso non è costituito dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto, in analogia con quanto disposto dall’art.18 legge fallimentare bensì dalla data di notificazione del decreto medesimo, essendo la parte che si oppone all’omologazione soggettivamente individuata.
Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2017, n. 3463