Il riformato articolo 6 della Legge 604/1966 prevede l’impugnazione del licenziamento come fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali.
- Il primo termine è quello dell’impugnativa del licenziamento che è rispettato se l’impugnazione è trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione del licenziamento medesimo da parte dei lavoratore.
- Il secondo termine di 180 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, ovvero per attivare la fase giudiziaria, decorre dalla spedizione della raccomandata impugnativa del licenziamento e non già dalla sua ricezione da parte del datore di lavoro.
In sostanza l’impugnazione, per essere efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo, richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.
Tale soluzione – osserva la Corte – oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa del 92/12 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che, anzi, è perfettamente in grado di sapere quale sia il dies a quo per l’instaurazione della fase giudiziaria.
La Corte ha pertanto affermato il seguente principio di diritto:
“Il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come da ultimo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell’impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro”.
Art. 6. Legge 604/1966
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente legge è competente il pretore.
Cassazione civile, sez. lavoro, 7 ottobre 2015, n. 20068