È valido il testamento olografo che presenti aggiunte da parte di una terza persona dopo la firma del testatore, diversamente un intervento all’interno della scheda testamentaria invalida il testamento
Secondo quanto previsto dall’art. 602 c.c. il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato (con indicazione del giorno, del mese e dell’anno) e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni e, anche se non indica nome e cognome, è tuttavia valida quando individua con certezza la persona del testatore.
Essendo il requisito stesso dell’autografia garanzia di certezza della riferibilità delle disposizioni testamentarie al testatore, un eventuale intervento di un terzo all’interno dell’atto, mediante l’inserimento anche di una sola parola di mano diversa dal testatore, comporta l’effetto di escludere l’olografia con conseguente nullità del testamento.
A diverse conclusioni la Corte è invece giunta nel caso di specie, in cui è stata respinta la domanda di declaratoria della nullità di un testamento olografo nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontà redatte di pugno dal testatore e da lui sottoscritte, compariva in calce anche una nota, palesemente redatta da una mano diversa, recante l’indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale.
La presenza di uno scritto riferibile ad un terzo posto al di fuori delle disposizioni testamentarie e dopo la sottoscrizione del testatore non inficia l’autenticità dell’olografia, essendosi in presenza di una disposizione di ultima volontà interamente redatta e sottoscritta di suo pugno dal testatore anche se il documento in cui è stato stilato il testamento contiene uno scritto di mano di terzi in una parte diversa da quella contenente la disposizione testamentaria.
Il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 c.c. per le sole isposizioni testamentarie e non per altre disposizioni estranee alla scheda testamentaria, non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili da un lato un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti previsti dalla suddetta norma e dall’altro lato altri scritti di mano di un terzo.
A corollario di tale principio gli ermellini osservano come ”Diversamente opinando si giungerebbe alla illogica conclusione di ritenere la nullità del testamento olografo per la presenza in esso, dopo la sottoscrizione della scheda testamentaria da parte del testatore, di aggiunte fatte da terzi interessati a togliere valore a quelle disposizioni”.
Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 2008, n. 26258