Il testamento pubblico richiede l’indicazione dell’orario della sua sottoscrizione. La mancanza dell’orario può determinare il suo annullamento.
La mancata indicazione, nel testamento pubblico, dell’ora della sottoscrizione dell’atto può dar luogo al suo annullamento, ai sensi dell’art. 606, secondo comma, cod. civ.
L’ora della sottoscrizione è requisito formale richiesto dall’art. 603, terzo comma del Codice Civile oltre che dall’art. 51 n. 11 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89).
Il testamento pubblico si configura nel nostro ordinamento quale negozio solenne, in cui il rigore formale è finalizzato a garantirne la genuinità, la serietà e la ponderatezza, data la sua importanza sul piano sociale. Ne consegue che, secondo gli ermellini, non è consentito valutare come irrilevante, ai fini della validità dell’atto, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi normativamente previsti, ivi inclusa l’indicazione dell’orario, sovrapponendo al dato legislativo un criterio sostanzialistico inevitabilmente arbitrario.