Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 305
Nel processo penale non è consentito di assumere ad elemento di prova quanto riferito dal testimone in ordine a fatti di non diretta conoscenza, bensì appresi da altri. In tali ipotesi il codice di rito consente unicamente di chiamare a deporre la persona indicata a diretta conoscenza dei fatti, con relativa inutilizzabilità delle dichiarazioni relative ai fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste ultime risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (art. 195, 3 comma c.p.p.).
Più precisamente, dispone la norma dell’art. 195 c.p.p., nelle ipotesi in cui il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte – fatta salva l’iniziativa d’ufficio se le parti omettono di effettuare tale richiesta (2 comma) – dispone che queste ultime siano chiamate a deporre.
Il principio di ordine generale in materia di testimonianza indiretta trova tuttavia una particolare regolazione per quanto attiene alla deposizione di agenti e ufficiali di P.G.
Recita il quarto comma della norma in esame, nel testo successivo alla modifica apportata con legge n. 63/2001:
«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi – ovvero quando non si sia proceduto a verbalizzazione – si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».
Tale regime non comporta un divieto assoluto di testimonianza indiretta per gli ufficiali di polizia giudiziaria, bensì un divieto che opera solo nell’ipotesi in cui la deposizione sia stata raccolta in atti soggetti ad una utilizzabilità limitata, quali sono i verbali di sommarie informazioni.
In altri termini la norma così come strutturata consente agli appartenenti alla polizia giudiziaria di riferire circa le notizie apprese da persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni non siano state verbalizzate, mentre non consente la testimonianza “de relato” nel caso in cui la verbalizzazione sia avvenuta.
Trovano ovviamente applicazione, nelle ipotesi in cui la testimonianza dell’agente o dell’ufficiale di polizia giudiziaria sia ammessa, le norme di cui ai primi tre commi dell’art. 195, per cui la “persona-fonte” può essere chiamata a testimoniare su richiesta di parte od ordine del giudice.
Si tratta – secondo i magistrati della Consulta – di una soluzione irragionevole e indirettamente lesiva del diritto di difesa e dei principi del giusto processo. Non è infatti ammissibile «considerare che la testimonianza “de relato” possa essere utilizzata nel caso che si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli art. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), c.p.p., pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. Un’interpretazione di tal fatta, darebbe rilievo processuale, anche decisivo, ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli».
Per questi motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate (dichiarazioni non verbalizzate).
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Corte Costituzionale, 30 luglio 2008, n. 305