«[…] il D.Lgs n. 507 del 1993, art. 42, lett. b) definisce temporanee le occupazioni di spazi e di aree pubbliche di durata inferiore all’anno; per la lett. a), medesimo art., invece, sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, poste in essere a seguito di rilascio di apposito atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti. È poi ininfluente ai fini di qualificare l’occupazione come permanente, l’esistenza di manufatti e/o di impianti; potendosi ritenere temporanea anche un’occupazione che comporti l’esistenza di manufatti e/o di impianti quando la sua durata, indicata nell’atto di concessione, sia inferiore all’anno.
In sintesi, dalle normativa menzionata si evince che è permanente unicamente l’occupazione, autorizzata dall’ente locale, che comporta la sottrazione continuativa del suolo pubblico per una durata superiore all’anno: tutte (e altre occupazioni debbono considerarsi temporanee e, quindi, soggette alla determinazione della tassa secondo i criteri indicati nell’art. 45.
In diritto, pertanto, va affermato il principio secondo cui ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 42, 44 e 45 l’occupazione di suolo pubblico deve essere considerata permanente, con applicazione della tassa in base ai criteri indicati nell’art. 44, quando (art. 42, comma 1, lett. c) l’atto di concessione” ne prevede la utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell’area all’uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all’anno;
deve invece ritenersi occupazione temporanea l’occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (ex art. 42, comma 1, lett. b) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all’anno nonchè l’occupazione – anche se di durata superiore all’anno – che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte dei giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell’occupazione stessa.
Da tali premesse si deduce che la considerazione della sola durata (infra od ultra annuale) dell’occupazione del suolo pubblico oggetto dell’atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell’esatto “discrimen” legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verifica re se l’atto di concessione limiti o meno l’occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno».
Cassazione civile, sez. tributaria, 21 dicembre 2007, n. 27048