É legittimo per il lavoratore, in sede di transazione, rinunciare a determinati diritti purché adeguatamente assistito ed informato dai rappresentanti sindacali.
Per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410, 411 c.p.c.., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, c.c., a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura. Nel caso di transazione è necessario che dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c..
Nella fattispecie la Corte ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello che non aveva verificato l’effettività della tutela sindacale, in una transazione tra datore e lavoratrici, limitandosi a presumerla dal fatto che i prestatori erano assistiti, nella fase transattiva, sia da avvocati che da rappresentanti sindacali.
In fase d’appello, i giudici, non avevano neanche controllato se effettivamente, nell’accordo transattivo, c’erano state quelle “reciproche concessioni” che caratterizzano ogni transazione.
Cassazione civile, sez. lavoro, 23 ottobre 2013, n. 24024