Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b), del codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza consenso quando “è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato”
La norma, al pari di quelle contenute nelle lett. d) ed i-ter), è evidentemente intesa a favorire lo svolgersi dei rapporti commerciali e richiede che il trattamento sia necessario ai fini della conclusione o dell’esecuzione del contratto.
Massima tratta da: Estratto della sentenza