«Le somme erogate ai partiti (gruppi o movimenti) politici per il rimborso delle spese elettorali hanno natura pubblica e sono destinate ad una finalità istituzionale vincolata, che non perdono per il solo fatto di accedere al bilancio di una associazione privata (quale è il partito), per cui la loro utilizzazione per uno scopo diverso da quello previsto dalla legge costituisce uno sviamento illegale generatore di responsabilità e di danno erariale la cui valutazione è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti».
Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, 30 dicembre 2013, n. 914