Vaccino Covid: somministrazione del richiamo negata per chi ha avuto abusivamente la prima dose. Occorre garantire la regolarità delle vaccinazioni
L’Assessore della Salute della Regione Sicilia ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino.
Detti soggetti si sono rivolti al TAR richiedendo che fosse sancito l’obbligo dell’Azienda sanitaria di somministrare comunque la seconda dose di vaccino assumendo (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute per il mancato completamento del ciclo vaccinale e per il rischio di essere nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi.
Il TAR ha ritenuto che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto.
Quanto al secondo profilo (rischio di essere sottoposti a nuovo ciclo di due dosi) è stato osservato che “il danno paventato è allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l’effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all’utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell’EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse”.
Al fine di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, il TAR ha quindi respinto la richiesta dei ricorrenti, che avevano abusivamente ricevuto la prima dose, di essere comunque fatti destinatari della somministrazione della dose di richiamo del vaccino.
TAR Sicilia Catania, sez. IV, 13 febbraio 2021, n. 102