Patologia post vaccino sperimentale. Escluso il risarcimento a seguito dell’accettazione del rischio con la firma del consenso informato.
Deve essere escluso il risarcimento per la patologia manifestatasi dopo la sottoposizione a una vaccinazione sperimentale allorché risulti rilevante la mancanza di prove certe sul nesso tra l’inoculazione del vaccino e la malattia.
Nella fattispecie è stata ritenuta decisiva la constatazione che il consenso informato era stato correttamente acquisito e che su questo fronte era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti.
Secondo i ricorrenti, diversamente, la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il consenso dev’essere informato in relazione alla capacità di comprensione del soggetto coinvolto, sicchè avrebbero dovuto rappresentarsi tutte le possibili conseguenze di un atto terapeutico non necessario, assicurandosi del reale intendimento del consenziente.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che la Corte territoriale ha accertato in fatto che il consenso informato era stato correttamente acquisito, valutato che:
a) era noto trattarsi di vaccinazione sperimentale;
b) era stata evidenziata la possibilità di eventi avversi sconosciuti, da porre in correlazione con la natura dell’inoculazione dei vaccini.
Cassazione civile, sez. III, 10 novembre 2020, n. 25272