Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto la compatibilità con l’ordine pubblico interno del matrimonio celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi.
Nel dettaglio la modalità di celebrazione del matrimonio ha previsto la presenza, da una parte, dell’ufficiale di stato civile con il solo sposo, mentre la sposa, dall’altra parte, ha partecipato al rito in via telematica.
La Corte d’Appello, in sede di delibazione del matrimonio, aveva fatto applicazione della norma di cui all’art. 28 della legge n. 218 del 1995, secondo cui il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (v.
in tal senso Cass. n. 17620/2013). Pertanto, essendo il matrimonio contratto con le suddette modalità telematiche valido secondo la legge del Pakistan esso è stato ritenuto valido per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.
Il Ministero, ricorrendo per Cassazione, ha opposto che la sopra descritta modalità di celebrazione del matrimonio non garantirebbe la genuinità dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio.
Secondo la Cassazione questa tesi è errata in diritto per due ragioni.
«La prima, perché pretende, in sostanza, di ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale sia stato emanato l’atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana. Tuttavia, ravvisando l’ordine pubblico nelle norme, seppure inderogabili, presenti nell’ordinamento interno, sarebbero cancellate le diversità tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto internazionale privato (v., in modo chiaro, Cass. n. 10215 del 2007 e, in motiv., n. 14662 del 2000; nel senso che le norme espressive dell’ordine pubblico non coincidono con quelle, di genere più ampio, imperative o inderogabili, Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del 1984). Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico dev’essere riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.
La seconda, perché il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto straniero (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano. Ne consegue che se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano».
Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2016, n. 15343