Il principio di cui all’art. 2715 c.c., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l’originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso – e specificamente prescindendo dal requisito del deposito – da leggi speciali.
Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poichè il R.D.L. n. 1666 del 1937, art. 1 (convertito nella L. N. 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui “esibiti”, (salvo il potere dell’autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l’esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.
Art. 2715 Cod. Civ.
Copie di scritture private originali depositate.
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Cassazione civile sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3694