T.A.R. Molise, sez. I, 25 luglio 2012, n. 374
La “variante semplificata” di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, è pur sempre uno strumento derogatorio ed eccezionale, di guisa che essa non solo non è obbligatoria, nel senso che il Comune può comunque decidere di esaminare la proposta di variante, seguendo l’iter normale, ma non fa venir meno, in alcun modo, l’ampia discrezionalità di cui gode il Comune nell’attività di pianificazione urbanistica circa “an” e “quomodo” della prestazione dell’eventuale assenso. La variante semplificata non può comportare uno stravolgimento dei principi e delle regole essenziali per la corretta e razionale gestione del territorio comunale.
Ammettere il contrario, affermando che la procedura in argomento implichi l’impossibilità per il Comune di svolgere le indagini ritenute opportune, significherebbe svuotare le attribuzioni assegnate dalla legge al Consiglio Comunale, vincolando le decisioni di esso al parere della conferenza di servizi (cfr.: T.A.R. Puglia Bari, III, 05-06-2008, n. 1399). Pertanto, anche quando vi sia – come nel caso di specie – un parere favorevole della conferenza di servizi inteso a favorire e semplificare la realizzazione di una struttura ricettiva, esso non è da ritenersi vincolante per il Consiglio Comunale, il quale autonomamente valuta se aderire o meno alla proposta (cfr.: Cons. Stato IV, 14.4.2006 n. 2170). Anche la circostanza di precedenti deroghe concesse per analoghi interventi in quella zona appare inconferente e non integra il profilo della contraddittorietà o della disparità di trattamento, per almeno quattro ragioni:
1)perché è difficile fare confronti tra interventi simili e tra aree contigue;
2)perché le precedenti scelte potrebbero essere la conseguenza di errori da non ripetere;
3)perché ci può essere un limite oltre il quale la presenza di alberghi o altre strutture simili sulla fascia marina determini una saturazione;
4)perché le scelte urbanistiche e di governo del territorio sono altamente discrezionali e insindacabili, se non per manifesta illogicità (cfr.: Cons. Stato IV, 21.10.2008 n. 5159).
T.A.R. Molise, sez. I, 25 luglio 2012, n. 374