Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25030
I libretti postali, attivati precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 284/1999, sono regolati dal codice postale pertanto, in caso di discordanza delle scritture relative alle varie operazioni, deve applicarsi l’art. 166 di detto codice, poi abrogato abrogato dall’art. 13, d.m. 6 giugno 2002.
Secondo detta norma “Nei casi di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le ricevute stesse, salvo prova in contrario. Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime, salvo prova in contrario. In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le scritture dell’Amministrazione centrale”.
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Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n. 25030