Secondo la regola fissata dall’art. 156 c.c.,ultimo comma, per disporre la modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, che si traducano in un’alterazione del complessivo equilibrio fissato in sede di separazione.
Non basta pertanto l’alienazione di un bene immobile da parte dell’obbligato, anche se questo costituiva fonte di reddito, a giustificare la revisione del contributo di mantenimento. Nello stesso senso la S.C. si è peraltro già espressa anche in passato (ex pl. sent. 11720/2003) con riferimento esteso all’ipotesi opposta ovvero a quella dell’acquisto acquisto di un determinato cespite.
Una modifica dell’importo dell’assegno è possibile solo se si prova il mutamento del complessivo equilibrio economico tra le parti per cui occorre accertare se l’acquisto o la perdita del bene sia espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l’equilibrio esistente al momento della separazione.