Una condotta del lavoratore che non sia del tutto abnorme rispetto alle direttive impartite non esonera l’imprenditore dalla responsabilità connessa all’infortunio sul lavoro.
Il datore di lavoro è da ritenersi responsabile di un infortunio sul lavoro, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di tali misure venga fatto effettivo uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta, di contro, può comportare l’esonero totale del datore stesso da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
Necessita a tal fine, in termini di prova, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.