Con riferimento ai vincoli di tutela ambientale la nozione di “bosco” – in linea con quanto disposto dall’art. 2 comma 3, lett. b) d.lg. 8 giugno 2001 n. 227 -deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di ratio) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi della sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l’area sia coperta solo da vegetazione qualificabile come “macchia”.
Consiglio di Stato, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 5500