Vincolo cimiteriale: La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 del R.D. 1265/1934, comporta un vincolo assoluto di inedificabilità
«La salvaguardia dell’area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), cioè il c.d. “vincolo cimiteriale”, comporta un vincolo assoluto di inedificabilità, in considerazione dei molteplici interessi pubblici tutelati quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la peculiare sacralità dei luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
In tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403, secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale prevista dal citato art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, da misurare a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità - tale da imporsi anche rispetto a contrastanti previsioni di P.R.G. - che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo). Da tale effetto di inedificabilità assoluta e legale, operante sia per il centro abitato che per le case sparse, discende che le amministrazioni comunali non dispongono di alcun potere discrezionale di valutazione in ordine alla concreta compatibilità delle opere di volta in volta realizzate con i valori tutelati dal vincolo (ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 07/01/2019, n. 3; Cons. Stato Sez. VI, 02/07/2018, n. 4018; C.G.A., sez. riun., 28 maggio 2015, n. 551/2015; C.G.A., sez. riun., 8 maggio 2012, n. 260/12; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6547).
È stato, altresì, affermato che la situazione d’inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, T.U. leggi sanitarie (T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 15/07/2019, n. 9358; Cons. Stato Sez. VI, 02/07/2018, n. 4018). A quest’ultimo riguardo va osservato che, in base alla disposizione in argomento, il divieto di inedificabilità assoluta vigente nell’area di rispetto cimiteriale (200 m.) può essere derogato soltanto per realizzare un’opera pubblica o per attuare un intervento urbanistico e sempre che non vi ostino ragioni igienico-sanitarie (Cons. Stato, sez. IV, n. 609 del 27 gennaio 2011)».
TAR Sicilia Catania, sez. I, 26 luglio 2021, n. 2445