Cassazione civile, sez. II, 28 luglio 2005, n. 15882
Il vincolo paesaggistico non impedisce la rimozione delle piante che non rispettano le distanze dal confine previste dall’art. 892 del codice civile.
Chi abbia piantato alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall’art. 892 cod. civ. non può invocare, per impedirne estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell’interesse pubblico, il paesaggio e l’ambiente, per cui da tale vincolo non può derivare alcun pregiudizio dal rispetto delle distanze legali.
Né può pervenirsi a diversa conclusione considerando il problema con riferimento al tempo successivo all’impianto degli alberi in relazione al fatto che la loro l’estirpazione o l’eventuale trapianto possano cagionare la morte delle piante.
Il vincolo paesaggistico è infatti volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo.
In ogni caso, qualora il vincolo paesaggistico non consenta l’eventuale perdita degli alberi, il problema viene in rilievo solo in sede di esecuzione della sentenza avente ad oggetto il regolamento del confine e sarebbe risolvibile sulla base del giudizio tecnico riservato alla competente autorità amministrativa, preposta all’osservanza del vincolo.
Cassazione civile, sez. II, 28 luglio 2005, n. 15882