Il contratto atipico di vitalizio alimentare (anche detto di vitalizio assistenziale o di mantenimento) è sì caratterizzato dall’aleatorietà non potendosi prevedere a priori il momento del decesso del vitaliziato, pur tuttavia non può prescindere dalla comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.
Ne derva che, avuto riguardo all’età ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi ed il contratto va dichiarato nullo se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.