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Home » Norme » DPR 144/2001 Bancoposta

DPR 144/2001 Bancoposta

Bancoposta

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144

(Gazz. Uff., 23 aprile 2001, n. 94)

RedazionediRedazione
8 Febbraio 2017 - Aggiornato il 26 Dicembre 2020
inNorme, Banca Borsa Mercati finanziari
DPR 144/2001 Bancoposta
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Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta

Indice dei contenuti:

  • Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta
    • Titolo I Disposizioni generali
    • Titolo II Il conto corrente postale
    • Titolo III Servizi di pagamento
      • Capo I Generalità
      • Capo II Il vaglia postale
    • Capo III L’assegno postale
      • Capo IV Altre operazioni di trasferimento fondi
      • Titolo IV I servizi di investimento
      • Titolo V Disposizioni finali e transitorie

 

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1. – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Poste: la società per azioni Poste Italiane istituita ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000;
b) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
c) testo unico finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) conto corrente postale: il conto corrente aperto presso le Poste Italiane S.p.a.;
e) assegno postale: l’assegno tratto su Poste;
f) vaglia postale: lo strumento di trasferimento nazionale ed internazionale di fondi emesso da Poste;
g) bollettino di conto corrente postale: il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale;
h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. – Attività di bancoposta
1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l’emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui all’articolo 12.
2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 68, 71, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 95.
5. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell’applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.
6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione.
8. Poste non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l’esercizio dell’attività di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. È tenuta, altresì, ad istituire un sistema di separazione contabile dell’attività di bancoposta rispetto alle altre attività.

Art. 3. – Rapporti con i clienti
1. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali.
2. Fatte salve le disposizioni del C.I.C.R. emanate ai sensi dell’articolo 118 del testo unico bancario, la comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti di durata è effettuata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione stessa, nonché mediante avviso inviato ai correntisti.
3. Salvo diversa disposizione della sede centrale e salva diversa comunicazione scritta del preposto all’ufficio postale che individuino differenti strumenti operativi, i clienti possono impartire a Poste disposizioni solo personalmente o a mezzo di rappresentante e nelle forme prescritte, a seguito di accesso ad uno degli uffici postali abilitati all’operazione richiesta.
4. Salve le speciali disposizioni concernenti le amministrazioni pubbliche, ove l’operazione richiesta consenta il conferimento di procura questa, scritta o documentata per iscritto dal preposto all’ufficio postale, secondo la forma richiesta per l’atto da compiere, è conservata presso l’ufficio medesimo e conserva efficacia fino alla notificazione al predetto preposto della sua modifica o revoca.
5. La legittimazione del cliente è controllata in base:
a) alla corrispondenza della sottoscrizione, se richiesta dalla legge, o del diverso strumento di identificazione utilizzato su indicazione di Poste per singoli servizi, rispettivamente alla sottoscrizione depositata presso Poste od allo strumento da questa indicato;
b) ai documenti di riconoscimento esibiti, ove ciò sia richiesto dalla legge.

Titolo II
Il conto corrente postale

Art. 4. – Il bollettino di conto corrente postale
1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini stampati da Poste, su cui può essere riservato uno spazio per le operazioni di postagiro.
2. Poste può autorizzare i correntisti a stampare in proprio i bollettini.
3. L’uso di bollettini non autorizzati può costituire causa di risoluzione del rapporto di conto corrente.
4. I bollettini di versamento devono essere presentati già compilati in ogni loro parte agli uffici postali, i quali accertano esclusivamente la integrale compilazione e la corrispondenza della somma versata dal cliente con quella indicata nel bollettino. L’indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di Amministrazioni pubbliche.
5. Nel caso di discordanza tra le generalità del correntista e il numero del conto corrente, l’accredito viene effettuato sul conto corrispondente alle generalità del correntista.
6. Il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito, salve le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Titolo III
Servizi di pagamento

Capo I
Generalità

Art. 5. – Tipologie
1. Poste può svolgere servizi di pagamento, compreso il servizio di riscossione di crediti, nei confronti del pubblico.
2. Il servizio di trasferimento fondi può avere luogo tramite vaglia postale, assegno postale e in ogni altra forma, con o senza emissione di mezzi di pagamento.

Capo II
Il vaglia postale

Art. 6. – Caratteristiche
1. Il trasferimento di fondi mediante vaglia postale si perfeziona con la consegna del vaglia postale al beneficiario.
2. Il vaglia postale può essere ceduto mediante girata se non munito, su richiesta del mittente, della clausola di non trasferibilità.
3. Il credito incorporato nel vaglia postale si prescrive il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione.
4. Ai vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all’assegno circolare.

Capo III
L’assegno postale

Art. 7. – Assegni postali ordinari
1.
2. L’assegno postale ordinario è tratto su conto corrente postale. All’atto della sua presentazione al pagamento, Poste accerta la disponibilità dei fondi, annulla il titolo e provvede all’addebito sul conto corrente del traente.
3.
4. Agli assegni postali ordinari si applicano le disposizioni del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e tutte le altre disposizioni relative all’assegno bancario.

Art. 8. – Assegni postali vidimati
1. L’assegno postale vidimato è tratto su Poste anche da chi non è correntista postale e non può essere riscosso se non reca la vidimazione che comprova l’avvenuta acquisizione dei fondi da parte di Poste.
2. Gli assegni postali vidimati sono pagabili a vista entro il termine massimo di due mesi indicato sul titolo da Poste all’atto della vidimazione, decorso il quale il titolo non è più pagabile ed il traente può richiedere a Poste la restituzione dei fondi. Entro lo stesso termine è possibile constatare il rifiuto del pagamento con le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, al fine di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
3. Agli assegni postali vidimati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’assegno bancario.

Art. 9. – Assegno di pagamento estero
1. L’assegno di pagamento estero è un assegno postale vidimato utilizzato per il pagamento di fondi trasferiti dall’estero ed è spedito da Poste al beneficiario.
2. L’assegno è emesso da Poste con la clausola di non trasferibilità e con un termine di validità, scaduto il quale non può essere pagato, né rinnovato.

Capo IV
Altre operazioni di trasferimento fondi

Art. 10. – Integrazione nei sistemi di trasferimento fondi
1. La Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146 del testo unico bancario, adotta le misure necessarie ad assicurare l’integrazione di Poste nei sistemi di pagamento e l’interoperabilità dei circuiti di pagamento postale e bancario.

Art. 11. – Trasferimenti internazionali di fondi
1. Ai trasferimenti internazionali di fondi si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali e le relative disposizioni applicative.

Titolo IV
I servizi di investimento

Art. 12. – Prestazioni dei servizi di investimento
1. Salvo quanto già previsto all’articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 5, lettere b), c), ed e), e dall’articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento.
2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell’articolo 30 del testo unico finanza.

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

Art. 13. – Norma finale
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti esistenti tra Poste e clientela alla data di entrata in vigore delle stesse, fatti salvi gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli da 100 a 137, 138, comma 2, da 139 a 142, 144 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
b) gli articoli da 1 a 5, da 7 a 13, da 16 a 63, da 67 a 95, 96 comma 2, da 97 a 100, da 102 a 104, 105, comma 1, limitatamente alle parole da: “il correntista” a: “tuttavia”, nonché i commi 3 e 4, da 106 a 121, 122, comma 1, limitatamente alla lettera a), ed alle parole da: “rettificare” a: “od” della lettera b), da 123 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;
c) tutte le istruzioni per i servizi di bancoposta;
d) gli articoli 4, comma 3-bis, 8, comma 3, e 11 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte relativa ai servizi di bancoposta, nonché tutte le disposizioni emanate in applicazione degli stessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tags: BancaBancopostaPosteServizio postale

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