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Home » Condominio Locazioni » Legge 13 1989 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 13 1989 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Barriere architettoniche

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

(Gazz. Uff.  26 gennaio 1989, n.21)

RedazionediRedazione
18 Dicembre 2018
inCondominio Locazioni, Diritti fondamentali della persona, Diritto urbanistico Edilizia, Norme
Legge 13 1989 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
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Legge n. 13/1989 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Art. 1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’ articolo 1120 del codice civile (1).
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap , ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
(1) Comma modificato dall’articolo 27, comma 1, della Legge 11 dicembre 2012 n. 220.

Art. 3.
1. Le opere di cui all’articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati (1).
2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, l. 27 febbraio 1989, n. 62.

Art. 4.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, ove l’immobile sia soggetto al vincolo di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 7della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni e le attività culturali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.

Art. 5.
1. Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall’articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6.
1. L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell’articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 7.
1. L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all’inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l’interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l’ handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Art. 9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap (1).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione”, sono sostituite dalle parole “mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento”. La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, l. 27 febbraio 1989, n. 62.

Art. 10.
1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell’articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Art. 11.
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l’immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2. Per l’anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio (1).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 2.
(1) Comma così sostituito dall’art. 3, l. 27 febbraio 1989, n. 62.

Art. 12.
1. Il Fondo di cui all’articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1989 all’uopo utilizzando l’accantonamento “Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici” per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l’anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tags: Barriere architettoniche

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