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Home » Famiglia Successioni » Circolare Ministero dell’Interno in tema di separazione e divorzio davanti al sindaco.

Circolare Ministero dell’Interno in tema di separazione e divorzio davanti al sindaco.

Circolare Ministero dell'Interno, Uffici Demografici, 28 novembre 2014, n. 19

RedazionediRedazione
28 Luglio 2017 - Aggiornato il 31 Luglio 2017
inFamiglia Successioni, Norme
Circolare Ministero dell’Interno in tema di separazione e divorzio davanti al sindaco.
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Adempimenti degli ufficiali dello stato civile ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 261, del 10 novembre u.s., è stata pubblicata la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Come già indicato nella circolare n. 16, del 1° ottobre 2014, nell’ambito di tali misure, gli artt. 6 e 12 introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure.
Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicapgrave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.

4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»; b) all’articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita dauno o più avvocati tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita dauno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio».

Per quanto attiene, in particolare, all’articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio), si rende necessario integrare le indicazioni già fornite alla luce delle modifiche intervenute in sede di conversione, in vigore dall’1 novembre scorso.
Per quanto di interesse, si segnala che, in relazione alla condizione dei figli, sono stati previsti specifici provvedimenti del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, e segnatamente l’autorizzazione o il nulla osta, riferiti a tutte le convenzioni concluse dagli avvocati, quale condizione per la successiva trasmissione delle stesse agli uffici dello stato civile (comma 2).
A tale proposito, si segnala inoltre che in sede di conversione è stato previsto che l’accordo autorizzato debba essere trascritto ai sensi dell’art. 63, comma 2, del regolamento dello stato civile, oltre che annotato negli atti di nascita dei coniugi e nell’atto di matrimonio (comma 5).
Si rileva, infine, che è stato stabilito che la convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da “almeno un avvocato per parte” e non da “un avvocato”, come previsto precedentemente (comma 1).
Da tale innovazione discende che l’ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l’accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l’iter per l’irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l’obbligo di trasmissione entro il predetto termine, sanzioni peraltro ridotte, in sede di conversione, da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000.

Articolo 12. (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile).
1. I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»; b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) degli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L’articolo 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile) introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendone l’applicabilità trascorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, ovvero l’il dicembre p.v.
In particolare, il comma 1 prevede che i coniugi possano concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Sul piano della competenza, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Per quanto attiene al campo di applicazione, ne sono escluse le fattispecie nelle quali sono presenti figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti.
È di immediata evidenza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la necessità che l’ufficiale dello stato civile acquisisca da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l’assenza di figli – anche di una sola parte – ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e disponga gli idonei controlli ai sensi dell’art. 71 dello stesso regolamento.
Il contenuto della richiamata attività di controllo, per quanto attiene alla condizione d’incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell’incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).
Per quanto concerne, altresì, l’esclusione dei «patti di trasferimento patrimoniale», si richiama l’attenzione sulla ratio della previsione, evidentemente volta ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile.
In assenza di specifiche indicazioni normative, va pertanto esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, come – ad esempio – l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.
In ordine all’Iter procedurale, il comma 3 prevede che l’ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà.
Per quanto attiene alla precisazione, sempre nel comma 3, secondo cui è possibile «l’assistenza facoltativa di un avvocato», si evidenzia che dell’attività eventualmente resa dal legale nella circostanza è necessario dare conto nell’atto che l’ufficiale dovrà redigere.
Deve, inoltre, porsi in rilievo che l’opera professionale dell’avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l’avvocato non può sostituire davanti all’ufficiale la parte assistita.
Altra notazione, relativamente al comma 3, è che la dichiarazione personale dei coniugi davanti all’ufficiale è resa «secondo condizioni tra di esse concordate» e che «l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni». Ne consegue che l’ufficiale, non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati, debba procedere a redigere, senza indugio, l’atto destinato a «contenere» il predetto accordo.
L’ultimo periodo del comma 3, introdotto anch’esso in sede di conversione, prevede il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi, diritto che resta escluso solo per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
È stato, infatti, previsto che l’ufficiale «quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5». La norma precisa che la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.
Pertanto, sul piano operativo, l’ufficiale è tenuto a redigere l’atto contenente l’accordo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni, dando anche conto, nell’atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata.
Nel periodo, non inferiore a trenta giorni, intercorrente tra la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’ufficio dello stato civile potrà svolgere i richiamati controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
Nel caso in cui sia trascorsa la data assegnata ed i coniugi – o uno di essi – non abbiano confermato l’accordo, è opportuno che l’ufficiale iscriva comunque l’atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma da parte degli interessati. Tale atto non è suscettibile di annotazione.
Si evidenzia, altresì, che parimenti a quanto previsto per le convenzioni di negoziazione di cui all’art. 6, anche l’accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (comma 3).
Il comma 4, nel modificare la legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevede che i tre anni di separazione legale necessari per richiedere una sentenza di divorzio decorrano dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile: tale data, dunque, e non quella della conferma, dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Il successivo comma 5 introduce le conseguenti modifiche degli artt. 49, 63 e 69 del regolamento dello stato civile, che disciplinano gli adempimenti relativi alle iscrizioni nei registri dello stato civile ed alle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio.
Infine, il comma 6 stabilisce che l’ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16,00 euro, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
L’ufficio dello stato civile, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, è tenuto a comunicare l’avvenuta iscrizione dello stesso alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione od il divorzio, ovvero a quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. A tali fini l’ufficiale acquisirà dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la descritta comunicazione.
Per quanto attiene, infine, agli adempimenti di natura statistica, si fa rinvio ad apposite istruzioni che saranno diramate congiuntamente all’Istat in ordine alle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni da rilevare.
Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli sull’importanza delle descritte competenze e ponendo in essere ogni iniziativa idonea ad assicurare adeguato supporto agli uffici dello stato civile, nell’ottica di un proficuo rapporto collaborativo, finalizzato ad agevolare la corretta attuazione delle nuove disposizioni.
Si confida nella responsabile attenzione delle SS.LL. che potranno, altresì, segnalare le problematiche che dovessero emergere in sede applicativa.

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