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    Civile e procedura civile Norme

    Legge 756 1964 Norme in materia di contratti agrari

    Redazionedi Redazione18 Giugno 2018Aggiornato il:18 Giugno 2018
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    Legge 756 1964 Norme in materia di contratti agrari Agricoltura

    Contratti agrari

    Legge 15 settembre 1964, n. 756

    (Gazz. Uff., 22 settembre 1964, n. 233)

    Titolo I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 – Finalità della legge
    Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell’esercizio dell’agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell’economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.
    Le disposizione della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.
    Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

    Art. 2 – Limiti di applicazione della legge
    Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari né ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

    Titolo II
    DELLA MEZZADRIA

    Art. 3 – Divieto di nuovi contratti di mezzadria
    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.
    I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
    Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

    Art. 4 – Ripartizione dei prodotti nella mezzadria
    Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.
    I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell’interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell’altra.
    Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l’anno.
    Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.
    Se l’azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.
    Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.
    Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

    Art. 5 – Spese per la coltivazione
    Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l’impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d’opera, previste dall’art. 2147 del Codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.
    Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell’anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

    Art. 6 – Direzione dell’impresa mezzadrile
    Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell’impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.
    In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
    Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

    Art. 7 – Famiglia colonica
    La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall’art. 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

    Art. 8 – Innovazioni
    Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell’ordinamento produttivo, quando il capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all’equilibrio economico dell’azienda ed allo sviluppo economico della zona.
    Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.
    Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell’indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.

    Titolo III
    DELLA COLONIA PARZIARIA

    Art. 9 – Concessione di nudo terreno
    Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono .
    Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d’opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento .
    Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma .
    Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.
    Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all’allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

    Art. 10 – Quota di riparto spettante al colono
    Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L’aumento è del 5 per cento dell’intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.
    La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell’intera produzione lorda vendibile.

    Art. 11 – Concessioni separate
    È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
    La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.
    La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente art. 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l’estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.
    Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere la estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole.

    Art. 12 – Rinvio
    Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell’art. 4, del primo comma dell’art. 5 e degli articoli 3 e 7.

    Titolo IV

    Art. 13 – Contratti atipici
    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.
    Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme.
    Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.
    Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.
    Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto .
    Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell’enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta.
    Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.

    Titolo V
    NORME FINALI

    Art. 14 – Proroga dei contratti in corso
    Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dallalegge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l’entrata in vigore della presente legge.
    I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell’anno agrario.

    Art. 15 – Norme applicabili
    Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purché non risultino con questa incompatibili, le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

    Art. 16
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la divisione dei frutti dell’annata agraria in corso.

    Art. 17
    Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Agricoltura
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