Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sull’istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti
(Convenzione ratificata con Legge 25 maggio 1981, n. 307 )
Articolo 1
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.
Articolo 2
Per l’applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituirà o designerà uno o più organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformità con il paragrafo 2 dell’articolo 8.
Articolo 3
1. Al fine di facilitare i collegamenti internazionali, ciascuno Stato contraente dovrà designare un organismo nazionale che direttamente:
a) disporrà per le iscrizioni negli altri Stati contraenti, come previsto all’articolo 6;
b) riceverà le richieste di informazioni provenienti dagli organismi nazionali degli altri Stati contraenti e ne darà seguito alle condizioni previste all’articolo 8.
2. Ciascuno Stato contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo dell’organismo nazionale designato in virtù del precedente paragrafo.
Articolo 4
1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:
a) i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autorità pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonché gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorità o persone qualificate a riceverli in deposito;
b) i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorità o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potrà opporsi all’iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta.
2. Dovranno altresì essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda l’iscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformità di questo articolo.
3. Ciascuno Stato contraente potrà non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorità militari.
Articolo 5
1. L’iscrizione dovrà essere effettuata su richiesta del notaio, dell’autorità pubblica o della persona di cui al paragrafo 1 dell’articolo 4.
2. Tuttavia, ciascuno Stato contraente potrà disporre che la domanda di iscrizione, nei casi particolari stabiliti dalla sua legislazione e nelle condizioni fissate da questa, possa essere fatta dal testatore.
Articolo 6
1. L’iscrizione non è soggetta, per quanto concerne il testatore, ad alcuna condizione di nazionalità o di residenza.
2. Su richiesta del testatore, il notaio, l’autorità pubblica o la persona di cui all’aarticolo 4 richiederanno l’iscrizione non soltanto nello Stato in cui il testamento è stato redatto o depositato, ma anche negli altri Stati contraenti, per mezzo degli organismi nazionali.
Articolo 7
1. La domanda di iscrizione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome del testatore o del disponente (ivi compreso, occorrendo, il nome da nubile);
b) data e luogo di nascita (o quello del Paese se il luogo non è conosciuto);
c) indirizzo o domicilio dichiarato;
d) denominazione e data dell’atto per il quale è richiesta l’iscrizione;
e) nome ed indirizzo del notaio, dell’autorità pubblica o della persona che ha ricevuto l’atto o lo tiene in deposito.
2. Questi dati dovranno figurare nel registro nella forma stabilita da ciascuno Stato contraente.
3. La durata dell’iscrizione potrà essere fissata dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.
Articolo 8
1. L’iscrizione deve rimanere segreta fino alla morte del testatore.
2. Dopo la morte del testatore, chiunque, su presentazione di un estratto dell’atto di morte o di qualsiasi altro analogo documento comprovante il decesso, potrà ottenere le informazioni di cui all’articolo 7.
3. Se il testamento è stato redatto da due o più persone, le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo troveranno applicazione al momento della morte di uno dei testatori in deroga a quanto disposto dal paragrafo 1.
Articolo 9
I servizi resi tra gli Stati contraenti in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono forniti gratuitamente.
Articolo 10
La presente Convenzione non pregiudica norme, che in ciascuno degli Stati contraenti, riguardano la validità dei testamenti e gli altri atti previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 11
Ciascuno Stato contraente potrà estendere, alle condizioni che stabilirà, il sistema di iscrizione previsto dalla presente Convenzione, a qualsiasi testamento non previsto dall’articolo 4 o ad ogni altra disposizione che possa avere incidenza sulla devoluzione di una successione. In questo caso, saranno applicabili in particolare le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6.
Articolo 12
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ciascuno Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà successivamente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.
Articolo 13
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualunque Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito.
Articolo 14
1. Ciascuno Stato contraente può, all’atto della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato contraente può, all’atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l’applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualunque altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
3. Qualunque dichiarazione fatta in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall’articolo 16 della presente Convenzione.
Articolo 15
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 16
1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limite di tempo.
2. Ciascuno Stato contraente potrà, per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 17
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all’articolo 12;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 14;
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 16 e la data in cui la denuncia avrà effetto.
IN FEDE DI CHE
i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO
a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa invierà copia certificato conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.