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Home » Norme » DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis

DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis

Decreto Sostegni Bis

Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

(Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123)

RedazionediRedazione
18 Agosto 2021 - Aggiornato il 19 Agosto 2021
inNorme, Consumatori, Finanze Fisco Tributi
DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis
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Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106

Seleziona:

Titolo I
sostegno alle imprese , all’economia e abbattimento dei costi fissi

  • Titolo I
    sostegno alle imprese , all’economia e abbattimento dei costi fissi
  • Titolo II
    Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
  • Titolo III misure pe r la tute la de lla salute

Art. 1 Contributo a fondo perduto
1. Al fine dall’emergenza di sostenere epidemiologica gli operatori economici colpiti «Covid-19», è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti hanno la partita IVA attiva alla data di entrata presente decreto e, inoltre, presentano istanza riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l u u v CI mu, in vigore < e ottengono all’articolo convertito ccc ddd il i 1 con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e che non abbianoeche indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
3. Al contributo di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. G li oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono valutati in 5.873 milioni di euro per l’anno 2021.
5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a presentazione dell’istanza per il riconoscimento del che producono reddito nel territorio alternativo a seguito della contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 ottenere l’eventuale maggior valore del contributo sensi del presente comma. In tal caso, il contributo o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia n.
41, abbiano a 3, potranno determinato ai già corrisposto delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
dei commi 6.
Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partitaai soggettiIVArisultilanoncuipartitaIVArisulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo all’articolo 162-bis del Testo 74, nonché’ ai unico delle imposte sui soggetti di cui redditi approvato con decreto del Presidente 1986, n. 917.
della Repubblica 22 dicembre 7. Il contributo di cui al comma soggetti titolari di reddito agrario citato Testo unico delle imposte sui 5 spetta esclusivamente ai di cui all’articolo 32 del redditi, nonché’ ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85 di cui all’articolo 54, redditi non superiori a d’imposta antecedente a decreto.
, comma comma 1, del 10 milioni quello di entrata 1, lettere a) e b), o compensi Testo unico delle imposte sui di euro nel secondo periodo in vigore del presente 8. Il contributo di l’ammontare medio mensile cui al comma 5 spetta a condizione del fatturato e dei corrispettivi ccc ddd periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. fine di determinare correttamente i predetti importi, si Al fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
9. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio periodo dal 1° aprile mensile del fatturato 2019 al 31 marzo 2020 mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare e dei corrispettivi del periodo dal come segue: medio 1° aprile a) sessanta per cento per i indicati al comma 7 non superiori soggetti con ricavi a centomila euro; e compensi b) cinquanta per cento per i indicati al comma 7 superiori soggetti con a centomila ricavi euro o e compensi fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila milione di euro; euro e fino a 1 d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile mensile del fatturato 2019 al 31 marzo 2020 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare e dei corrispettivi del periodo dal come segue: medio 1° aprile a) novanta per indicati al comma 7 cento perperi non superiori soggetti con ricavi a centomila euro; e compensi b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o i compensi indicati al comma 7 superiori a milione di euro; quattrocentomila euro e fino a 1 d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a di euro; 1 milione di euro e fino a 5 milioni e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può’ essere superiore a centocinquantamila euro.
12. Il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L’istanza può’ essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può’ essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
14. G li oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021.
15. Ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
16. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 17. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché’ ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18. Il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché’ ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
19. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
20. L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
21. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 16 non può’ essere superiore a centocinquantamila euro.
22. Il contributo di cui al comma 16 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L’istanza può’ essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui ai commi 19 e 20.
24. L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può’ essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
25. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77.
25-bis. Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un’ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77.
26. Ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
27. L’efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
28. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese presentano un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 di cui al periodo precedente.
29. Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
30. (Soppresso).
30-bis. In favore dei soggetti titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché’ ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) o b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto: a) il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste; b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al l’ammontare medio mensile del fatturato e dei periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 articolo; c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del 31 marzo 2021 e corrispettivi del tale caso, non è a 3 del presente presente articolo determinato, nel caso in cui gli interessati contributo di cui alla lettera a) del presente comma all’importo ottenuto applicando la percentuale del non beneficino , in misura 30 per cento del pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 l’ammontare medio mensile del fatturato e periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
al dei marzo31marzo2021 e corrispettivi del 30-ter. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo.
30-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 30-bis e 30-ter, valutati in 529 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 1 bis Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da COVID-19
1. Il comma 9 dell’articolo 6-bis e il comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.

Art. 1 ter Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORE CA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORE CA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì’ conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 1 quater Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all’articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 60 milioni di euro per l’anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché’ delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché’ svolte da enti pubblici ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 1 quinquies Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri: a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; b) costi per l’adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori; c) costi per l’adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome interessate è disposto, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le province autonome interessate è effettuato in proporzione al numero di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 1 sexies Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione
1. Il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».

Art. 1 septies Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella G azzetta Ufficiale del decreto di cui al comma
1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché’ le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché’ le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché’ la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 2 Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse
1. Al fine di favorire la continuità delle attività per le quali, per effetto delle misure adottate articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
n.
economiche ai sensi degli 19, convertito, 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione istituito un fondo, economiche chiuse», l’anno 2021.
del Ministero denominato «Fondo con una dotazione dello sviluppo economico è per il sostegno delle attività di 140 milioni di euro per 2. I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati ristoro già adottate per specifici contributi a fondo perduto concessi , tenendo conto delle misure settori economici nonché’ ai sensi dell’articolodell’articolo1 di dei del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni.
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e decreto, con decreto del Ministero dell’articolo 1 del presente dello sviluppo economico , di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di , da adottarsi entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì’ ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le dell’economia nell’attuale misure di diaiuto di di Stato emergenza del COVID-19», e a sostegno successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi 77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all’articolo 38, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con pari a 140 dell’articolo comma 3, del convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è euro per l’anno 2021 al fine di provvedere incrementata di 50 milioni di , nel limite di spesa autorizzato ai spesa massima, dal rinvio o sensi del presente comma che costituisce tetto di al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dalridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché’ al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
di dei di 4-quater. L’efficacia delle disposizioni del subordinata all’autorizzazione della Commissione dell’articolo 108, paragrafo 3, del dell’unione europea.

Art. 2 bis Trattato comma 4-bis è europea ai sensi sul funzionamento Incremento della dotazione del Fondo per dell’usura la prevenzione del fenomeno
1. La dotazione del Fondo per la dell’usura, di cui all’articolo 15, comma prevenzione del 1, della legge fenomeno 7 marzo 1996, n. 108, è integrata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma del presente decreto.

Art. 3 Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana , pari a 10 corrispondente 23 7,
1. Il fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021. L’incremento di cui al primo periodo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quote determinate dalla tabella seguente, per turistiche, come definite legislativo 23 maggio 2011, essere erogato in favore ai sensi dell’articolo n. 79, localizzate nei delle imprese 4 del decreto Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. A tal fine.
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a di ristoro.
Parte di provvedimento in formato grafico 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
proprio al loro a titolo 2-bis. Il fondo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di inno-tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per l’anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all’incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione possesso di licenza annuale non stagionale alla data 2021.
e di bar, in del 25 maggio 2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 3 bis Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali
1. All’articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 3 ter Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 1.
Al fine di incrementare 1’attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei G iochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina di euro per l’anno 2021. turismo, di concerto con da adottare d’intesa con 2026, è autorizzata la spesa di 35 Con uno o più decreti del Ministro il Ministro dell’economia e delle i Presidenti delle regioni e delle milioni del finanze, province autonome interessate, sono individuatisonoindividuatigligliinterventi infrastrutture sportive da finanziare, con l’indicazione unico di progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge 2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il sull’attuazione degli interventi infrastrutturali è sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 11, comma 7, del presente decreto.

Art. 4 E stensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione per le del Codice 16 gennaio monitoraggio eseguito ai milioni di degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
1. All’articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito., con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché’ agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
2-bis. Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis del presente articolo, pari a 81 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.910,6 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 4 bis Modifica dell’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
1. L’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente: «

Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali). -
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell’impatto economico derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché’ dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020».

Art. 4 ter E senzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 5 Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 5 bis Misure per il settore elettrico
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell’anno 2021: a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (C02), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell’energia; b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77; b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. Ili, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Art. 6 Agevolazioni Tari
1. In relazione al perdurare dell’emergenza COVID-19, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle economiche interessate dalle chiusure obbligatorie restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della epidemiologica da : categorie o dalle istituito, fondo con finalizzato Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, o della Tari corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 - Nota metodologica n.
147, della si il di stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del dell’economia e delle finanze, di concerto con il dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
Ministero Ministero 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell’ambito della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 6 bis Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi
1. Al comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre n. 126, le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 2021, l’importo annuo del canone dovuto quale 2020, sono «Per l’anno corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze attività sportive, ricreative e legate svolte in forma singola o associata senza finalità di interesse pubblico individuate locali territorialmente competenti non può’ 500».
demaniali marittime per alle tradizioni locali scopo di lucro, e e deliberate dagli essere inferiore a ) per enti euro 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 6 ter Misure di sostegno per l’installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l’avvio al riciclo dell’alluminio piccolo e leggero
1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi
1. Il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 160 milioni di euro.
2. All’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «per i beni e le attività culturali e per il» sono sostituite dalla seguente «del».
3. All’articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte le parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator» 4. Per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto destinare ad iniziative di valorizzazione turistica 1’anno dei comuni artistica e riconosciuti conto delle al 2019, da dei centri storici e delle città d’arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica.
5. All’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole «per i due periodi di imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi di imposta successivi»; b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il 2022».
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021 e a 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 100 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l’anno 2021. A valere sull’incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell’UNE SCO. All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell’articolo 77 del presente decreto.
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020., convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
6-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
6-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Art. 7 bis Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione
1. Al comma 1 dell’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «e di pacchetti turistici come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,».
2. Al comma 1 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici».
3. Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell’articolo 77 del presente decreto.

Art. 7 ter Aree naturali protette
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all’interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d’uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d’uso.
2. G li E nti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l’acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché’ per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
1. All’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni: n.
77, a) al comma 1, dopo le parole: «limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2020, pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 9 marzo 2020,» sono inserite le seguenti: «ed a quello 2021, »; le parole «in corso alla data di decreto del Presidente del Consiglio dei sostituite dalle seguenti: «di spettanza in corso entrata in ministri 9 del beneficio»; al 31 dicembre vigore del citato marzo 2020,» sono le parole: «45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l’anno euro per l’anno 2022, che costituiscono limiti b) al comma 3, le parole: «in corso alla vigore della legge di conversione del presente sostituite dalle seguenti: «di maturazione»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermi controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che avvalersi del credito d’imposta devono presentare comunicazione all’Agenzia delle entrate. Con decreto del 2021 e 150 milioni di di spesa»; data di entrata in decreto» sono restando i intendono apposita Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri corretta individuazione dei settori economici in soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui per cui operano al comma 1.
la i Le modalità, i termini di presentazione e il comunicazione, sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonché’ le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.»; d) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso.
2. Il Fondo di cui all’articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, contenuto della del direttore dall’entrata in n. 41, convertito, con modificazioni, dalla leggedalla21maggiolegge2021,maggion.2021, 69, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2021 milioni di euro destinati ad interventi in favore < tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 2-bis. Per sostenere l’industria conciaria, gravemente < ., di cui 20 dei parchi danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 , e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2021, che costituisce limite massimo di 2-ter. Le risorse del fondo di cui al distretti del settore conciario presenti riconosciuti da apposite norme regionali, già beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 10 milioni di euro per l’anno spesa. comma 2-bis sono destinate ai nel territorio nazionale ad esclusione dei soggetti commi 157 e 2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili di controllo e di rendicontazione delle spese nonché’ le modalità di sostenute verifica, utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma 2-bis. 2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 2-bis e 2-ter le misure di emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) Commissione, del 19 marzo 2020. 2-sexies. All’onere di cui al comma 2-bis del 1863 final della presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, provvede mediante comma 200, della legge 23 dicembre 2014j n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. 3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell’articolo 77. Art. 8 bis Modifica all’articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali 1. All’articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021». Art. 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 1. All’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 145, comma 1, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto». 1-bis. Al comma 1 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. 1-quater. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l’autonomia scientifica dell’ING V». 1-quinquies. Per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è assegnato all’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un contributo di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. 1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. 1-septies. Al comma 5-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: «fino all’anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2023»; b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per l’anno 2021 i soggetti beneficiari dell’esenzione dall’imposta municipale propria di cui al secondo periodo hanno diritto al rimborso della prima rata dell’imposta relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021». 1-octies. Al comma 2 dell’articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023». 1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. 2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché’ le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell’articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 3. All’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022». 4. All’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 4-bis. Al comma 2 dell’articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento, previa certificazione del Commissario straordinario relativamente all’effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato». 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 379,9 milioni di euro per l’anno 2021, 121,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 20,1 milioni di euro per l’anno 2024 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. Art. 9 bis Differimento della TARI 1. All’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 9 ter Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale 1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001., n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché’ ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo. Art. 10 Misure di sostegno al settore sportivo 1. Le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa. 3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia di COVID-19, è istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai G iochi olimpici e paralimpici. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché’ le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3. 5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 190 milioni di euro per l’anno 2021. 6. L’importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini dell’attuazione del comma 6, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché’ le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 8. Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può’ prestare garanzia, fino al 31 2021, sui finanziamenti erogati dall’istituto per il Credito o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità dicembre Sportivo previste dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in derivante da diritti audiovisivi fatturato complessivo relativo al utilizzato il comparto di cui tali competizioni, inferiore al 25 bilancio 2019. A all’articolo 14, con per tali comma fatturato cento del fini, è 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato • con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021. sono versate sul conto corrente di tesoreria Le predette risorse centrale intestato all’istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 9. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può’ concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di G estione dei Fondi Speciali dell’istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l’anno 2021. 10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni: a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e attestato dal beneficiario; b) la garanzia copre fino al: 1) 100 per cento dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90 per cento; 2) 90 per cento dell’ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo di 5 milioni di euro; c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera b), numero 2) sono concesse nella misura massima dell’80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera b), numero 2), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può’ essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria.»; d) la garanzia non può’ essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE ) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE ) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE ) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché’ non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; e) l’importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non può’ superare, alternativamente: 1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019; 2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesij nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 11. G li impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell’incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni di euro operato dall’articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non superano l’importo complessivo massimo di euro 225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 12. L’efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è subordinata all’approvazione della Commissione E uropea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione E uropea. 13. Sono a carico dell’istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all’articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 13-bis. Le risorse destinate alla società Sport e salute Spa ai sensi del comma 630 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle attività preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nell’anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all’interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi. 13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. 13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022»; b) all’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; c) all’articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; d) all’articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; e) all’articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022»; f) all’articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». 13-quinquies. All’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante: a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica; b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; c) la data dello statuto vigente; d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative; e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori; f) i dati dei tesserati. 3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità di G overno delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori». 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede: a) quanto a 369 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 77; b) quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto. Art. 10 bis Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo 1. Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di G overno competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso. 2. Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoG P, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’autorità di G overno competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 3. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società, d’intesa con 1’Associazione nazionale dei comuni italiani. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto. Art. 10 ter Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche 1. 104, All’articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 2020, n. n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, dicembre 2023, allo scopo di economico-finanziario delle procedure di affidamento che disposizioni legislative». sono prorogate consentire il associazioni stesse, in saranno espletate ai sensi fino al 31 riequilibrio vista delle delle vigenti Art. 11 Misure urgenti di sostegno all’internazionalizzazione 1. La dotazione del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021. 2. La dotazione del fondo di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2021, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 3. All’articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), primo periodo, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «dieci» e dopo le parole «dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,» sono inserite le seguenti: «quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,» e dopo la parola «criteri» è inserita la seguente: «selettivi»; b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo la parola «concessi» sono inserite le seguenti: «tenuto conto delle risorse disponibili e»; c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggiol981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni»; 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. Art. 11 bis Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta POS 1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto. 2. L’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica per i periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo regolamento. 3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni : a) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 5»; b) all’articolo 10: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all’articolo 7, l’aderente può’ presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell’articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l’aderente può’ presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimodalquindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 2022»; 29 agosto 2) il comma 5 è sostituito «5. La Consap S.p.A. decide dal seguente: sul reclamo dell’aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del presentare il reclamo ai sensi del comma 2»; c) all’articolo 11: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’attribuzione dei rimborsi previsti dall’articolo nei limiti dell’importo di euro 1.367,60 milioni per cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non pagamento integrale del rimborso spettante, proporzionalmente ridotto»; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’attribuzione del rimborso previsto dall’articolo avviene nei limiti dell’importo di euro 150 milioni per ciascuno periodi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora predette risorse finanziarie non consentano l’integrale pagamento rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto». programma, termine per 6 avviene il periodo di e di euro consentano il questo e ‘ 8 dei le del 4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del I dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili per 2021. inesatto previsto Ministro erogate ■ l’anno 5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con le società PagoPA S.p.a. e Consap S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo. 7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1. 9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d’Italia. 10. All’articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio n. n. 124, 157, 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta di cui al comma 1 è incrementato al 100 esercenti attività cessioni di beni i per cento delle commissioni, nel di impresa, arte o professione, o prestazioni di servizi nei caso in cui gli che effettuano confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristichecaratteristichetecnichetecniche da stabilire provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottareentrate da entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo». 11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l’articolo 22 è aggiunto il seguente: « Art. 22-bis (Credito d’imposta per l’acquisto, il l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento con n. n. noleggio o elettronico e per il collegamento con esercenti attività di impresa, arte i registratori telematici), o professione che - 1. Agli effettuano cessioni di beni o prestazioni i di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano pagamento elettronico, nel rispetto i strumenti che consentono forme di delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle da adottare entro sessanta giorni dalla data di della presente disposizione, collegati agli all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 127, spetta un credito d’imposta, parametrato al entrata strumenti 5 agosto costo di entrate in vigore di cui 2015, n. acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per nonché’ alle spese il collegamento tecnico 2. Il tra i predetti strumenti. credito d’imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo di euro d’imposta precedente siano e fino a 5 milioni di euro. di ammontare superiore a 1 milione 3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto. nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 4. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione., ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE ) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE ) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE ) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura». 12. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l’anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 77. 13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell’area III del comparto funzioni centrali. 14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 13 del presente articolo, pari a 388.412 euro per l’anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l’anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 16. La dotazione finanziaria destinata all’indennità prevista dall’articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche per le esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente articolo, è incrementata di 250.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 17. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 15 e 16, pari a 797.279 euro per l’anno 2021 e a 1.594.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 18. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, asseverate dai relativi organi di controllo». Art. 11 ter Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini» 1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento , n. alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1 o gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata beneficiarie almeno la prima quota di criteri cronologici, nei limiti delle del comma 2, ad erogare le successive in un’unica soluzione, anche se non imprese beneficiarie, previo positivo amministrative propedeutiche al pagamento. in favore delle contributo, procede, risorse autorizzate quote di contributo espressamente richieste esito delle ! imprese secondo ai sensi spettanti dalle verifiche 2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77. Art. 11 quater Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. 1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché’ della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, 1’Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. e l’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell’attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l’Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e l’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l’esecuzione piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso . data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. dirette, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea. 4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all’adozione, per ciascun ramo d’azienda oggetto cessione, di distinti programmi nell’ambito di quelli del alla 99, del al di previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere scadenza del termine del primo programma prevedere la cessione a trattativa privata adottate anche autorizzato e anche di singoli dopo la possono rami d’azienda, perimetrati in coerenza con stima del valore dei complessi oggetto effettuata tramite perizia disposta da dall’organo commissariale, previo sorveglianza, da rendere nel termine i richiesta. i il piano di cui al comma 3. La > della cessione può’ essere un soggetto terzo individuato parere del comitato di massimo di tre giorni dalla 5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo può’ essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall’amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari dell’Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell’articolo 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché’ di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell’Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell’ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.
8. L’esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell’attività d’impresa dell’Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell’intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l’amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di voucher emessi dall’amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L’indennizzo è erogato esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all’importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all’Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e all’Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Art. 11 quinquies Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 1’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia è autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L’efficacia del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’unione europea.

Art. 11 sexies Modifiche al comma 200 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione
1. Al primo periodo del comma 200 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «e impoverimento del tessuto produttivo e industriale» sono soppresse; b) le parole: «da destinare ai comuni dei» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei».
2. G li aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Art. 11 septies Misure per il sostegno al settore pirotecnico
1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, nel limite della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

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Titolo I
sostegno alle imprese , all’economia e abbattimento dei costi fissi

  • Titolo I
    sostegno alle imprese , all’economia e abbattimento dei costi fissi
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    Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese
  • Titolo III misure pe r la tute la de lla salute
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