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    Codice della strada e trasporti Norme

    Direttiva UE 413 2015 Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali

    Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano20 Settembre 2017Aggiornato il:20 Settembre 2017
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    Direttiva UE 413 2015 Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali Codice della strada

    Direttiva UE 11 marzo 2015, n. 413

    (Gazz. UE 13 marzo 2015, n. 68

    Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e Del Consiglio dell’11 marzo 2015 n. 413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

    Art. 1
    Obiettivo
    La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell’Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata Snzcommessa l’infrazione.

    Art. 2
    Ambito di applicazione
    La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:
    a) eccesso di velocità;
    b) mancato uso della cintura di sicurezza;
    c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
    d) guida in stato di ebbrezza;
    e) guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
    f) mancato uso del casco protettivo;
    g) circolazione su una corsia vietata;
    h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida

    Art. 3
    Definizioni
    Ai fini della presente direttiva si intende per:
    a) «veicolo», ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, che è destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci;
    b) «Stato membro dell’infrazione», lo Stato membro in cui l’infrazione è stata commessa;
    c) «Stato membro d’immatricolazione», lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l’infrazione è stata commessa;
    d) «eccesso di velocità», il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell’infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;
    e) «mancato uso della cintura di sicurezza», il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio e del diritto dello Stato membro dell’infrazione;
    f) «mancato arresto davanti a un semaforo rosso», il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
    g) «guida in stato di ebbrezza», la guida in stato di alterazione dovuta all’alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
    h) «guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti», la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
    i) «mancato uso del casco protettivo», il mancato rispetto dell’obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
    j) «circolazione su una corsia vietata», l’uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell’infrazione;
    k) «uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida», l’uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nel diritto dello Stato membro dell’infrazione;
    l) «punto di contatto nazionale», un’autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli;
    m) «ricerca automatizzata», la procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati di uno, più di uno o tutti gli Stati membri o i paesi partecipanti;
    n) «intestatario del veicolo», la persona a cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.

    Art. 4
    Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri
    1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2, lo Stato membro autorizza i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a ricerche automatizzate sui:
    a) dati relativi ai veicoli; e
    b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari del veicolo.
    Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere a una ricerca rispettano l’allegato I.
    2. Ai fini dello scambio dei dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dal diritto applicabile dello Stato membro interessato.
    3. Nel condurre una ricerca in forma di richiesta presentata il punto di contatto nazionale dello Stato membro dell’infrazione utilizza un numero completo di immatricolazione.
    Tali ricerche sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, a eccezione del punto 1 del capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, per il quale si applica l’allegato I della presente direttiva.
    Lo Stato membro dell’infrazione utilizza, a norma della presente direttiva, i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale per le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all’articolo 2 della presente direttiva.
    4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati non utilizzati ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che tale scambio di informazioni avvenga in modo sicuro ed efficiente sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi, utilizzando per quanto possibile applicazioni informatiche esistenti, come quella indicata all’articolo 15 della decisione 2008/616/GAI e versioni modificate di tali applicazioni informatiche, conformemente all’allegato I della presente direttiva e al capo 3, punti 2 e 3, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate delle applicazioni informatiche prevedono tanto la modalità di scambio on-line in tempo reale quanto la modalità di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
    5. Ciascuno Stato membro si fa carico delle spese da esso sostenute per la gestione, l’utilizzo e la manutenzione delle applicazioni informatiche di cui al paragrafo 4.

    Art. 5
    Lettera d’informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
    1. Lo Stato membro dell’infrazione decide se avviare o meno procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale elencate all’articolo 2.
    Qualora lo Stato membro dell’infrazione decida di avviare siffatti procedimenti, esso ne informa di conseguenza, ai sensi del diritto nazionale, il proprietario, l’intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l’infrazione in materia di sicurezza stradale.
    Tali informazioni comprendono, conformemente al diritto nazionale, le conseguenze giuridiche dell’infrazione nel territorio dello Stato membro dell’infrazione a norma del diritto di tale Stato membro.
    2. Quando invia la lettera d’informazione al proprietario, all’intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l’infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell’infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente, in particolare la natura dell’infrazione in materia di sicurezza stradale, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, il titolo della normativa nazionale violata e la sanzione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l’infrazione. A tal fine, lo Stato membro dell’infrazione può utilizzare il modello riportato nell’allegato II.
    3. Lo Stato membro dell’infrazione che decida di avviare procedimenti di follow-up relativamente alle infrazioni in materia di sicurezza stradale elencate all’articolo 2 invia, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d’informazione nella lingua del documento d’immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

    Art. 6
    Relazione degli Stati membri alla Commissione
    Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione esaustiva entro il 6 maggio 2016 e in seguito ogni due anni.
    La relazione esaustiva indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell’infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero di richieste fallite.
    La relazione esaustiva include altresì una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito lettere d’informazione.

    Art. 7
    Protezione dei dati
    1. Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dalla direttiva 95/46/CE si applicano ai dati personali trattati nell’ambito della presente direttiva.
    2. In particolare, ciascuno Stato membro garantisce che i dati personali trattati ai sensi della presente direttiva siano rettificati entro un periodo di tempo adeguato se inesatti o cancellati o bloccati allorché non più necessari, conformemente agli articoli 6 e 12 della direttiva 95/46/CE, e garantisce che sia stabilito un termine per la conservazione dei dati, conformemente all’articolo 6 di detta direttiva.
    Gli Stati membri garantiscono che tutti i dati personali trattati a norma della presente direttiva siano utilizzati unicamente ai fini dell’obiettivo stabilito all’articolo 1 della presente direttiva e che i soggetti interessati godano di diritti d’informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto nazionale in attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 95/46/CE.
    3. Qualunque soggetto interessato ha il diritto di ottenere informazioni in merito a quali dati personali registrati nello Stato membro d’immatricolazione sono stati trasmessi allo Stato membro dell’infrazione, tra cui la data della richiesta e l’autorità competente dello Stato membro dell’infrazione.

    Art. 8
    Informazioni destinate agli utenti della strada nell’Unione
    1. La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme.
    2. Gli Stati membri forniscono agli utenti della strada le necessarie informazioni sulle norme vigenti sul loro territorio e sulle misure di attuazione della presente direttiva in collaborazione con, tra gli altri organismi, enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale e club automobilistici.

    Art. 9
    Atti delegati
    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 10 che aggiornino l’allegato I alla luce del progresso tecnico, allo scopo di tener conto delle pertinenti modifiche delle decisioni di Prüm o allorché ciò sia previsto da atti giuridici dell’Unione direttamente attinenti all’aggiornamento dell’allegato I.

    Art. 10
    Esercizio della delega
    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 marzo 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3. La delega di potere di cui all’articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4. È di particolare importanza che la Commissione segua la sua prassi abituale e consulti esperti, compresi quelli degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Art. 11
    Revisione della direttiva
    Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione presenta, entro il 7 novembre 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri. Nella relazione la Commissione si concentra in particolare e, se del caso, formula proposte volte a contemplare i seguenti aspetti:
    — una valutazione dell’eventuale necessità di aggiungere all’ambito di applicazione della presente direttiva altre infrazioni in materia di sicurezza stradale,
    — una valutazione dell’efficacia della presente direttiva sulla riduzione del numero di vittime della strada nell’Unione,
    — una valutazione della necessità di definire norme comuni per le apparecchiature e per le procedure automatiche di controllo. In tale contesto, la Commissione è invitata a elaborare a livello di Unione orientamenti in materia di sicurezza stradale nel quadro della politica comune dei trasporti, al fine di garantire una maggiore convergenza dell’applicazione della normativa stradale da parte degli Stati membri attraverso metodi e prassi comparabili. Tali orientamenti possono contemplare almeno le infrazioni elencate nell’articolo 2, lettere da a) a d),
    — una valutazione della necessità di rafforzare l’applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale e proporre criteri comuni riguardo alle procedure di follow-up in caso di mancato pagamento di una pena pecuniaria, nel quadro di tutte le politiche dell’Unione in materia, tra cui la politica comune dei trasporti,
    — la possibilità di armonizzare i codici della strada, ove opportuno,
    — una valutazione delle applicazioni informatiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, al fine di garantire una corretta attuazione della presente direttiva nonché uno scambio efficiente, rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli.

    Art. 12
    Recepimento
    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 maggio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
    In deroga al primo comma, il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono posporre il termine di cui al primo comma fino al 6 maggio 2017.
    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Art. 13
    Entrata in vigore
    La presente direttiva entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Art. 14
    Destinatari
    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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