Direttiva 94/62
Indice dei contenuti:
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Come modificata dalla Direttiva 2015/720 per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero
Art. 1 Fine
1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
2. Essa si applica lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi della presente direttiva s’intende per:
1) “imballaggio”: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
L’imballaggio consiste soltanto di:
a) “imballaggio per la vendita o imballaggio primario”, cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
b) “imballaggio multiplo o imballaggio secondario”, cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
c) “imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”, cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L’imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei;
La definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell’allegato I sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3..
1 bis) “plastica”: un polimero ai sensi dell’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
1 ter) “borse di plastica”: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti vendita di merci o prodotti;
1 quater) “borse di plastica in materiale leggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
1 quinquies) “borse di plastica in materiale ultraleggero”: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari;
1 sexies) “borse di plastica oxo-degradabili”: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
2) “rifiuti di imballaggio”: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione;
3) “gestione dei rifiuti di imballaggio”: la gestione dei rifiuti secondo la definizione della direttiva 75/442/CEE;
4) “prevenzione”: la riduzione della quantità e della nocività per l’ambiente:
– delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,
– degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione nonché in quelle della commercializzazione della distribuzione, dell’utilizzazione e dello smaltimento, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti;
5) “riutilizzo”: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
6) “recupero”: tutte le pertinenti operazioni di cui all’allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
7) “riciclaggio”: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ma escluso il recupero di energia;
8) “recupero di energia”: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
9) “riciclaggio organico”: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), via microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L’interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
10) “smaltimento”: tutte le pertinenti operazioni di cui all’allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
11) “operatori economici”: con riferimento all’imballaggio, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
12) “accordo volontario”: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall’accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
Art. 4 Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d’imballaggio adottate conformemente all’articolo 9, siano adottate altre misure preventive.
Dette misure possono consistere in programmi nazionali, progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano le finalità della direttiva quali definite nell’articolo 1, paragrafo 1.
1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l’introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione in deroga all’articolo 18, purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
Tali misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell’uso specifico previsto.
Le misure adottate dagli Stati membri includono l’una o l’altra delle seguente opzioni o entrambe:
a) adozione di misure atte ad assicurare che il livello di utilizzo annuale non superi 90 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2019 e 40 borse di plastica di materiale leggero pro capite entro il 31 dicembre 2025 o obiettivi equivalenti in peso. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse dagli obiettivi di utilizzo nazionali;
b) adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia. Le borse di plastica in materiale ultraleggero possono essere escluse da tali misure.
Dal 27 maggio 2018 gli Stati membri riferiscono sull’utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero quando forniscono alla Commissione dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in conformità dell’articolo 12.
Entro il 27 maggio 2016, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero e adegua i modelli di segnalazione adottati ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
1 ter. Fatto salvo l’articolo 15, gli Stati membri possono adottare misure tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.
1 quater. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano attivamente, almeno nel primo anno successivo al 27 novembre 2016, campagne di informazione e di sensibilizzazione sull’impatto ambientale nocivo dell’utilizzo eccessivo di borse di plastica in materiale leggero.
2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l’elaborazione di norme europee adeguate in conformità dell’articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.
3. La Commissione presenta, se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l’applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l’impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.
Art. 5 Riutilizzo
Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.
Art. 6 Recupero e riciclaggio
1. Per conformarsi agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
a) entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
b) entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
c) entro il 30 giugno 2001 sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
d) entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all’80 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
e) entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
i) 60 % in peso per il vetro;
ii) 60 % in peso per la carta e il cartone;
iii) 50 % in peso per i metalli;
iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica;
v) 15 % in peso per il legno.
2. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione sono presi in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 solo se esistono prove tangibili che l’operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria.
3. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, il recupero energetico, dove esso sia preferibile al riciclaggio dei materiali per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici. Ciò potrà essere realizzato tenendo conto di un margine sufficiente tra gli obiettivi nazionali di recupero e di riciclaggio.
4. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l’uso di tali materiali.
5. Al più tardi il 31 dicembre 2007, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, fissano gli obiettivi per la terza fase di cinque anni, dal 2009 al 2014, sulla base dell’esperienza pratica acquisita negli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e dei risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come valutazione del ciclo di vita e analisi costi-benefici.
La procedura è ripetuta ogni cinque anni.
6. Le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati dagli Stati membri e sono oggetto di una campagna di informazione del pubblico in generale e degli operatori economici.
7. La Grecia, l’Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire rispettivamente il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e l’attuale basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:
a) di realizzare, entro il 30 giugno 2001, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e c), raggiungendo tuttavia almeno il 25 % di recupero o incenerimento in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;
b) di rinviare nel contempo il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a una scadenza successiva, che non deve comunque andare oltre il 31 dicembre 2005;
c) di posporre il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed e), fino a una data di loro scelta, che non vada oltre il 31 dicembre 2012.
8. La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull’ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:
a) una valutazione dell’efficacia, dell’applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;
b) ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;
c) l’eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
d) piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;
e) l’incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;
f) la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;
g) gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.
La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.
9. La relazione affronta le questioni di cui al paragrafo 8 nonché altre questioni pertinenti nel quadro dei diversi elementi del Sesto programma di azione per l’ambiente, in particolare la strategia tematica sul riciclaggio e la strategia tematica sull’uso sostenibile delle risorse.
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano debitamente studi e progetti pilota concernenti il paragrafo 8, lettere b), c) d) e) e f), ed altri strumenti di prevenzione.
10. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi massimi di cui al paragrafo 1 e che predispongono all’uopo adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire tali obiettivi nell’interesse di un elevato livello di tutela ambientale, purché queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure. La Commissione conferma tali misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
11. Gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 possono posticipare il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere b), d) e e) fino ad una data da essi definita che non può essere successiva al 31 dicembre 2012 per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lituania, l’Ungheria, la Slovenia e la Slovacchia; al 31 dicembre 2013 per Malta; al 31 dicembre 2014 per la Polonia e al 31 dicembre 2015 per la Lettonia.
Articolo sostituito dall’articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 12 del 11-02-2004.
Paragrafo aggiunto dall’articolo 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 20 del 09-03- 2005.
Art. 7
Sistemi di restituzione, raccolta e recupero
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.
Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 costituiscono parte di una politica globale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela ambientale, di salute dei consumatori, di sicurezza e di igiene; quelli in materia di tutela della qualità, dell’autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione di diritti di proprietà industriali e commerciali.
Art. 8
Marcatura e sistema di identificazione
1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
A tal fine la Commissione, non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dell’allegato I, e in conformità con la procedura di cui all’articolo 21, determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione ai sensi della medesima procedura.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all’apertura dell’imballaggio.
Art. 8 bis
Misure specifiche per le borse di plastica biodegradabili e compostabili
Entro il 27 maggio 2017 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Al più tardi 18 mesi dopo l’adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.
Art. 9 Requisiti essenziali
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l’allegato II.
2. Dalla data indicata nell’articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l’allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull’eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 10
Normalizzazione
La Commissione promuove, ove opportuno, l’elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all’allegato II.
La Commissione promuove, in particolare, l’elaborazione di norme europee concernenti:
– i criteri ed i metodi da adottare per l’analisi del ciclo di vita degli imballaggi,
– i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell’ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,
– i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,
– i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,
– i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,
– i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi.
Art. 11 Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi
1. Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:
– 600 ppm in peso dopo due anni dalla data indicata nell’articolo 22, paragrafo 1;
– 250 ppm in peso dopo tre anni dalla data indicata nell’articolo 22, paragrafo 1;
– 100 ppm in peso dopo cinque anni dalla data indicata nell’articolo 22, paragrafo 1.
2. I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE.
3. La Commissione determina le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
Art. 12 Sistemi di informazione
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, laddove non esistano ancora, siano costituite in modo armonizzato basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, onde contribuire a consentire agli Stati membri e alla Commissione di controllare l’attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.
2. A tale scopo, le basi di dati sono destinate segnatamente a fornire informazioni sull’entità, le caratteristiche e l’evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio (comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali d’imballaggio e sui componenti utilizzati per la loro fabbricazione) nei singoli Stati membri.
3. Per armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati registrati assicurandone la compatibilità tra gli Stati membri, questi ultimi forniscono alla Commissione i dati in loro possesso nelle tabelle adottate in base all’allegato III, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri tengono conto dei problemi particolari delle piccole e medie imprese per quanto riguarda la fornitura di dati particolareggiati.
5. I dati ottenuti sono forniti con le relazioni nazionali di cui all’articolo 17 ed aggiornati nelle successive relazioni.
6. Gli Stati membri impongono a tutti gli operatori economici interessati di fornire alle autorità competenti dati affidabili relativi ai rispettivi settori, come previsto dal presente articolo.
Art. 13 Informazione degli utenti di imballaggi
Gli Stati membri, non oltre due anni dalla data indicata nell’articolo 22, paragrafo 1, prendono le opportune misure affinché tutti gli utenti di imballaggi, compresi in particolare i consumatori, ottengano le informazioni necessarie circa:
– i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
– il loro ruolo nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
– il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
– i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 14.
Gli Stati membri promuovono altresì campagne di informazione e sensibilizzazione del consumatore.
Art. 14 Piani di gestione
Conformemente agli obiettivi e alle misure previsti nella presente direttiva, gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, comprese le misure adottate conformemente agli articoli 4 e 5.
Art. 15 Strumenti economici
Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio “chi inquina paga”, e nell’osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi.
Art. 16 Notificazione
1. Fatta salva la direttiva 83/189/CEE, prima dell’adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare nell’ambito della presente direttiva, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche connesse con misure di carattere fiscale che incoraggiano la conformità alle medesime, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla suddetta direttiva.
2. Se il provvedimento previsto concerne anche questioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189/CEE, lo Stato membro interessato può indicare che la notificazione eseguita in forza della presente direttiva vale anche ai fini della direttiva 83/189/CEE.
Art. 17 Obbligo di relazione
Conformemente all’articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull’attuazione della presente direttiva. La prima relazione verte sul periodo 1995-1997.
Art. 18 Libertà di immissione sul mercato
Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Art. 19 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema di identificazione (di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e all’articolo 10, secondo comma, ultimo trattino) ed i formati relativi al sistema di banche dati (di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e all’allegato III) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio (di cui all’allegato I). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
Art. 20 Misure specifiche
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 21, determina le misure tecniche necessarie per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti, commercializzati in piccolissime quantità (ossia circa 0,1 % in peso) nell’Unione europea, gli imballaggi di base per materiale medico e prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.
2. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle altre eventuali misure da adottare, se del caso corredata di una proposta.
Art. 20 bis Relazione sulle borse di plastica
1. Entro il 27 novembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l’efficacia delle misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1 bis, a livello di Unione nel contrastare la dispersione dei rifiuti, modificare il comportamento dei consumatori e promuovere la prevenzione dei rifiuti. Se dalla valutazione emerge che le misure adottate non sono efficaci, la Commissione esamina altre modalità possibili per conseguire una riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, tra cui la definizione di obiettivi realistici e raggiungibili a livello di Unione e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.
2. Entro il 27 maggio 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l’impatto dell’uso di borse di plastica oxo-degradabili sull’ambiente e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.
3. Entro il 27 maggio 2017 la Commissione valuta gli impatti dei cicli di vita delle diverse soluzioni possibili al fine di ridurre l’utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero e, se opportuno, presenta una proposta legislativa.
Art. 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Art. 22 Recepimento nel diritto interno
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Inoltre, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate o emanate nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
3 bis. Purché gli obiettivi di cui all’articolo 4 e all’articolo 6 siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 bis, e all’articolo 7 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.
Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:
a) gli accordi hanno forza vincolante;
b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale, parimenti accessibile al pubblico, e comunicati alla Commissione;
d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi non si applicano in alcun caso a imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri consentono l’immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alla legislazione nazionale in vigore.
Art. 23
La direttiva 85/339/CEE è abrogata dalla data di cui all’articolo 22, paragrafo 1.
Art. 24
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 25 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.