Articolo 1
Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO
1. È autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
2. È autorizzata, per l’anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:
a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza;
b) dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza;
c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);
d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l’anno 2022. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l’anno 2022 e di euro 21.000.000 per l’anno 2023.
Articolo 2
Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione
1. È autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina.
Articolo 3
Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell’Ucraina
1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell’Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Articolo 4
Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all’estero
1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all’estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Nei limiti dell’importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l’alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare.
2. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022 per l’invio di dieci militari dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all’articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell’istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l’intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.
Articolo 5
Disposizioni urgenti per l’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Per il potenziamento delle attività realizzate dall’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2022.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 per l’anno 2022.
3. Per l’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
Articolo 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 177.681.253 per l’anno 2022 e a euro 21.000.000 per l’anno 2023, si provvede:
a) quanto a 165.681.253 euro per l’anno 2022 e a 21.000.000 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;
b) quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 6 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all’anno 2020, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all’erario;
d) quanto a 19.355.333 euro per l’anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.