DL 142/2019 Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.
Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 7 febbraio 2020, n. 5.
Articolo 1
Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono assegnati in favore dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, contributi in conto capitale, fino all’importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all’acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull’andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all’andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell’anno precedente. All’atto dell’eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell’economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l’attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.
Articolo 2
Risorse finanziarie
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.