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    DL 183 2015 – Disposizioni urgenti per il settore creditizio. (Decreto salva banche)

    Redazionedi Redazione9 Dicembre 2015Aggiornato il:9 Dicembre 2015
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    DL 183 2015 - Disposizioni urgenti per il settore creditizio. (Decreto salva banche) Bail-in

    Decreto legge 22 novembre 2015 n.183

    (Gazz. Uff., 23 novembre 2015, n. 273)

    Art. 1 Costituzione di enti-ponte ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
    1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del presente decreto-legge, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito “le società”) tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell’attività di ente-ponte ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, in risoluzione, con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
    2. Alle società di cui al comma 1 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
    3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.A, è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.
    4. La Banca d’Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del presente decreto, tali atti s’intendono convalidati.
    5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.
    6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, gli adempimenti societari saranno perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall’atto del loro insediamento.

    Art. 2 Risorse da versare al Fondo nazionale di risoluzione dopo l’entrata in funzione del Meccanismo di risoluzione unico
    1. Dopo l’avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d’Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l’anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l’importo annuale dei contributi determinati in conformità all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.
    2. In caso di inadempimento dell’obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

    Art. 3 Disposizioni fiscali
    1. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all’articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell’ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del presente comma.
    2. Il comma 1 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
    3. Al comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole “in corso al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014”.
    4. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione all’ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

    Art. 4 Entrata in vigore
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Bail-in Banca Salva banche
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