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Home » Norme » DL 70/1988 Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

DL 70/1988 Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Decreto legge 14 marzo 1988, n. 70

(Gazz. Uff., 14 marzo 1988, n. 61)

RedazionediRedazione
30 Agosto 2021
inNorme, Amministrativo Enti locali, Diritto urbanistico Edilizia
DL 70/1988 Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.
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Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

Decreto convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 154 (in Gazz. Uff., 14 maggio 1988, n. 112)

Articolo 1
1. L’ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l’anno 1988 a lire 516 mila.
2. L’ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall’anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell’art. 13 dello stesso testo unico le parole “lire 156 mila” sono sostituite dalle parole: “lire 228 mila”. Per l’anno 1988 i sostituti di imposta procedono all’applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 2
1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l’anno 1987. I sostituti di imposta procedono all’applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987.
2. L’ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a ) del comma 1 dell’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l’anno 1988, a lire 462 mila.
3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall’anno 1988; conseguentemente, nel comma 4 dell’art. 12 dello stesso testo unico le parole “3 milioni di lire” sono sostituite dalle parole: “4 milioni di lire”.

Articolo 3
[1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell’ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell’esercizio.
2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell’ammontare di detti crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l’estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.]
Articolo soppresso dall’articolo unico della legge 13 maggio 1988, n. 154, in sede di conversione.

Articolo 4
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) al comma 2 dell’art. 49 è aggiunta la seguente lettera: “ f ) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.”;
b ) al comma 8 dell’art. 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I redditi indicati alla lettera f ) dello stesso comma sono costituiti dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.”.
2. Al secondo comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.”.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.
3- bis . All’art. 16, comma 1, lettera a) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lettere a) e g) “ sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) , d) e g) “ .
3- ter . All’art. 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: “Per la indennità” fino a: “versato al Fondo predetto” sono sostituite dalle seguenti: “L’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza” .
3- quater . All’art. 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: “agli effetti del comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “L’ammontare netto è costituito dall’importo dell’indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l’importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell’importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità spettante” .

Articolo 5
1. La disposizione relativa all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A , parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.
2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa (A).
2- bis . Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “case rurali di cui all’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597” devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del predetto art. 39.
3. Agli effetti dell’art. 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.
[4. Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da società di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza. ]
4- bis . Il n. 28 della tabella IT B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all’art. 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.
4- ter . Agli effetti dell’art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.
4- quater . Il rimborso di cui all’ultimo comma dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera g) , ultimo comma, dell’art. 3 dello stesso decreto, comprende anche l’imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l’acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra “le altre cessioni o prestazioni accessorie” previste dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
4- quinquies . Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l’imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l’uso dell’immobile.

Articolo 6
1. Le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell’anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall’applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l’anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1987. L’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l’anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74- ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l’opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1987, possono esercitare l’opzione anche ai soli effetti della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l’opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l’anno 1987.
4. Le disposizioni dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l’anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c ) a f ) dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l’esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell’attività presentata agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l’opzione deve essere comunicata all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo 1988.

Articolo 7
1. Nella dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall’applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5, l’imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell’anno 1987; l’imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell’anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell’anno 1987.
2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dall’applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell’anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorchè tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a ) ad f ) dello stesso comma 9 dell’art. 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorchè sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-87. Concorrono altresì a formare il reddito dell’anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorchè non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio, ovvero nell’anno 1987.
3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell’art. 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 concorrono a formare il reddito di tale anno ancorchè siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dall’applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l’annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell’anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all’inizio di tale anno.
5. La dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.
6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
a ) ai fini dell’applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il criterio di imputazione per i ricavi, i compensi, le plusvalenze e le minusvalenze, i costi e le spese è quello stabilito dal comma 11 dell’art. 2 del predetto decreto-legge n. 853;
b ) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c ) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell’art. 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell’art. 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d ) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72- bis del citato decreto n. 597 del 1973.
7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l’applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È altresì sospesa l’applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell’art. 51, comma 2, lettera a) , del predetto testo unico .

Articolo 8
1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l’anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-87; per i soggetti di cui al comma 19 dello stesso art. 2 la facoltà di optare per il regime ordinario si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all’ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito per l’anno di inizio di attività; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21dello stesso art. 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l’anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni per gli anni 1985, 1986 e 1987 .
2. Nel comma 9 dell’art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole “dopo il 31 dicembre 1987” sono sostituite dalle parole: “dopo il 31 dicembre 1988”.
3. Le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elaborate per conto dei soggetti obbligati da terzi mediante l’impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, si considerano regolarmente tenute, con effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto presidenziale, a condizione che siano stati osservati tutti gli altri adempimenti imposti dalle norme vigenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, con effetto dal 1° gennaio 1989, criteri, modalità e disposizioni di cautela per le suddette elaborazioni.

Articolo 9
1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, dellecamere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l’adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione, e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti .
1- bis . I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell’art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988 .
Articolo 10
1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:
(omissis)
[1- bis . Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l’uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell’operazione. Per contratti “pronti contro termine” si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale .]
2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell’imposta di bollo, sull’atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni .
2- bis . Le aliquote stabilite dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L’aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all’esportazione di durata superiore a 18 mesi dall’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell’ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .
2- ter . Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988 .

Articolo 10 bis
1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.
2. L’importo massimo della tassa, da corrispondere con l’impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l’importo di L. 800.000; la differenza d’imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell’ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto .

Articolo 11
1. Il classamento delle unità immobiliari urbane per le quali la dichiarazione di cui all’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è stata redatta su scheda conforme a modello approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche.
2. Il classamento delle unità immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non è stato integrato a norma dell’art. 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, può essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento è stato effettuato per comparazione, con l’indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.
3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione è eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Le notificazioni possono essere altresì eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all’uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull’immobile cui l’atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.

Articolo 11 bis
1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell’ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia .
2. L’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: . - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni” .

Articolo 12
1. Le disposizioni del comma 4 dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l’art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell’art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente è tenuto a dichiarare nell’atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura prevista dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l’attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell’atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all’individuazione catastale dell’immobile così come riportati nell’atto medesimo; la domanda non può essere inviata per posta e dell’avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell’atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l’ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l’avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l’ufficio procede ai sensi dell’art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell’art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all’ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita.
2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell’atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data.
3-bis. Agli effetti dell’INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore inziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l’anno di riferimento del valore inziale, Né è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell’imposta di registro e dell’imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto semprechè l’accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data .
3-ter. Dopo il comma 1 dell’art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente:
“1- bis . Le disposizioni previste dall’art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l’anno di apertura della successione o di registrazione dell’atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l’anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all’ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa” .
3- quater . La disposizione del comma 3- ter è applicabile semprechè l’accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (A) .

Articolo 12 bis
1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell’anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l’accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell’anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell’anagrafe tributaria .

Articolo 13
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l’anno 1988, in lire 740 miliardi per l’anno 1989 e in lire 885 miliardi per l’anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, all’uopo utilizzando l’accantonamento “Detrazioni IRPEF”.
2. All’onere di cui all’art. 4, commi 3- ter e 3- quater , valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento “Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo”. I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Articolo 14
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tags: CatastoImmobile

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