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    Diritti fondamentali della persona Norme Penale Procedura Penale

    Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.

    Redazionedi Redazione23 Settembre 2014Aggiornato il:23 Settembre 2014
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    Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile. Risarcimento

    Decreto legge 26 giugno 2014, n. 92

    (Gazz. Uff. 27 giugno 2014, n.147)

    Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117

    Art. 1
    1. Dopo l’articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
    «Articolo 35-ter.
    (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati).
    – 1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
    2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
    3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.».
    2. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo:
    «Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell’articolo 78, la cui attività non può essere retribuita.».

    Art. 2 Disposizioni transitorie
    1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l’azione di cui all’articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.
    2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare domanda ai sensi dell’articolo 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte.
    3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
    4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

    Art. 3 Modifiche all’articolo 678 del codice di procedura penale
    1. All’articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
    «3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.».

    Art. 4 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
    1. L’articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
    «97-bis
    (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari).
    – 1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l’imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell’articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte.
    2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell’istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l’imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.
    [3. Qualora, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1, sia stata disposta l’applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall’articolo 275-bis, comma 1, del codice, il direttore dell’istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell’imputato prevista dall’articolo 275-bis, comma 2, del codice, può rappresentare l’impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico; in tal caso, il giudice può autorizzare il differimento dell’esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria.]» (1).
    (1) Capoverso modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.

    Art. 5 Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
    1. All’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative.» (1).
    (1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.

    Art. 5-bis. Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati) (1)
    1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
    (1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.

    Art. 6 Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
    1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto.
    2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;
    b) all’articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle seguenti: «durante i primi otto mesi di corso»;
    c) all’articolo 27, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    «c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l’allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità»;
    d) all’articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta giorni».

    Art. 6-bis. Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria (1)
    1. All’articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: “fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2014”.
    2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.
    2-bis. (2)
    (1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.
    (2) Per l’aggiunta del presente comma vedi l’articolo 3, comma 12, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, non ancora convertito in legge.

    Art. 7 Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
    1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all’attuale situazione carceraria, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non può essere comandato o distaccato presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni (1).
    2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere rinnovati.
    (1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.

    Art. 8 Modifiche all’articolo 275 del codice di procedura penale
    1. Il comma 2-bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice» (1).
    (1) Capoverso modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.

    Art. 9 Disposizioni di natura finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 5.000.000 di euro per l’anno 2014, in 10.000.000 di euro per l’anno 2015 ed in 5.372.000 di euro per l’anno 2016, si provvede:
    a) quanto a 5.000.000 di euro per l’anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 giugno 2014 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
    b) quanto a 10.000.000 di euro per l’anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l’anno 2016 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia (1).
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2.
    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    (1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 117, in sede di conversione.

    Art. 10 Entrata in vigore
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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